La Corte Europea dei diritti dell’uomo pone il limite del reddito medio annuo pro capite alle spese di giustizia

La difficile sussunzione dell'imposta di registro sugli atti giudiziari tra le court fees di carattere remuneratorio prese in considerazione della Corte (nota a Corte EDU: caso Mandev e altri v. Bulgaria del 21 maggio 2024)

Autori

DOI:

https://doi.org/10.6092/issn.2036-3583/21320

Parole chiave:

court EDU, registration fee, court fees, court fees of a remuneratory nature, admissibility

Abstract

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha reso, il 21 maggio 2024, una sentenza assai innovativa e destinata a rappresentare una pietra miliare nell’applicazione dei diritti umani alla materia tributaria. Con una maggioranza di cinque voti contro due, è stato stabilito che le tasse giudiziarie (“court fees”), qualora aventi carattere remuneratorio, non possano in ogni caso superare una soglia massima, parametrata al reddito medio annuo pro-capite dello Stato interessato. Si tratta della prima volta in cui una corte internazionale dei diritti umani si è occupata del livello confiscatorio di tassazione, fissando un limite non già relativo (quale ad esempio una certa aliquota percentuale massima dell’imposta sul reddito), ma assoluto, stabilendo un esborso monetario massimo in termini quantitativi. Questa decisione apre interessanti scenari sulla potenziale applicabilità del principio fissato dalla Corte anche alla fiscalità italiana, ed in particolare all’imposta di registro sugli atti giudiziari.

Pubblicato

2025-04-10

Come citare

Cimino, F. A. (2024). La Corte Europea dei diritti dell’uomo pone il limite del reddito medio annuo pro capite alle spese di giustizia: La difficile sussunzione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari tra le court fees di carattere remuneratorio prese in considerazione della Corte (nota a Corte EDU: caso Mandev e altri v. Bulgaria del 21 maggio 2024). Studi Tributari Europei, 14(1), II.61 - II.81. https://doi.org/10.6092/issn.2036-3583/21320

Fascicolo

Sezione

Attualità e commenti