L’evoluzione della formazione legislativa fiscale*

Marco Versiglioni[1]

 

 

Diritto matematico.

Ho voluto volontariamente combinare questi termini che sono normalmente considerati in contrasto tra loro per realizzare un sintagma, “diritto matematico” per l’appunto, che vorrebbe esprimere una realtà che è esistente ed, anzi, in continua evoluzione, ma che, nella sostanza, è priva di nome solo perché tutti convenzionalmente non l’ammettiamo.

In effetti, è comune l’idea che l’opinabilità del diritto sia incompatibile con la non opinabilità della matematica, e che la logica della matematica non sia identificabile con la logica del diritto. Tanto che, essendo stati da tempo indagati i rapporti tra diritto e numeri, tra diritto e matematica, non sono riuscito a trovare alcuno che avesse mai pensato ad un diritto matematico. Il significato del sintagma “diritto matematico” che si propone è quello di diritto producibile o applicabile mediante metodi, parole e non numeri e concetti matematici. Il concetto di diritto matematico che si propone concerne solo una parte del diritto: il diritto con verità. Costituito da verità etica e da verità scientifiche, ossia quella parte del diritto che implica una relazione apofantica tra la disposizione giuridica e il suo dato parametro di confronto. E nello stesso tempo spiega il continuo e naturale combinamento, non combinazione, da parte dell’uomo giuridico, legislatore o operatore del diritto, del tipo etico, ma non in senso morale, bensì in senso etico-oggettivo-etimologico con il tipo scientifico delle verità del diritto.

Il diritto matematico esiste già, anzi esiste da sempre e potrebbe in prospettiva aiutare all’analisi di base sulla quale edificare un futuro diritto digitale, creato da un uomo dotato da un software legislatore che elaborasse e scrivesse leggi digitali, poi interpretate e applicate magari su opzione da un uomo dotato di un software attuativo complementare al software legislatore.

In effetti, se si osserva che molte case editrici, di riviste e giornali, già utilizzano software che generano digitalmente discorsi che raccontano o illustrano fatti, cosa impedisce di pensare che ciò possa espandersi relativamente presto anche ai discorsi giuridici?

Ecco, ad esempio, io non credo che il nostro modo di pensare possa fermarsi di fronte al fatto che lo sviluppo tecnologico non sarà mai sufficiente. In astratto, non è mai possibile porre limiti ad un’evoluzione tecnologica che, per contro, ogni giorno sorprende; né par possibile considerare un ostacolo il mito dell’esclusività del diritto fatto di parole, o quello dell’assoluto primato delle parole sui numeri perché si tratta di miti risalenti, evanescenti, mai dimostrati, ma che sarebbero oltretutto inconferenti con il tema. L’evoluzione in senso digitale concernerebbe metodi e concetti, e non già i numeri. Sarebbe semmai un diritto pensato e generato mediante verità e parole matematiche.

Neppure la costatazione avversa che l’uomo giuridico non potrà mai esser fatto di solo raziocinio, convivendo in esso indissolubilmente spirito e raziocinio. Il combinamento del metodo matematico è in grado, meglio di altri, di combinare l’indole umana-spirituale-etica con l’indole raziocinante-scientifica. Qual è, semmai, un ostacolo reale alla realizzabilità di una logistica digitale? Sta, dal mio punto di vista, nel fatto che manca un’ampia condivisione di una teoria generale del diritto fatta di verità, metodi e pochi e semplici concetti matematici. Fino ad ora è stata sorprendentemente sottovalutata, salvo eccezioni, la matematicità della teoria generale del diritto e, a cascata, dei principi che regolano i singoli settori. Se cioè, ad esempio, le disposizioni giuridiche fossero tipizzabili mediante i tipi concettuali delle verità matematiche, quale tipo di queste verità sarebbe idoneo a rappresentare il concetto di giustizia? Quello di certezza? D'indisponibilità? Di discrezionalità?

Allora, l’obbiettivo della relazione è perciò quello di delineare alcuni tratti dell’ipotesi di un micro modello generale di tipo matematico che cerchi di rispondere a domande di questo tipo, ma con riferimento al diritto vigente.

In definitiva, applicando la logica che sta in pochi e semplici concetti matematici, avrei in animo di proporre una tecnica interpretativa idonea a dimostrare, spiegare e applicare alcuni concetti teorici e generali del vigente diritto matematico costituente una prima analisi di base, appunto quella che manca, per un eventuale progettazione di un futuro diritto digitale.

Vediamo, allora, quali sono le determinanti analogiche sostanziali.

Come la matematica ha le sue di verità, anche il diritto ha le sue verità. In effetti, come la matematica, anche la maggior parte del diritto vigente è con verità, e non già senza verità.

Questo perché non è più vera la premessa generale di Hobbes, il quale afferma che è l’autorità e non la verità a fare il diritto. Infatti, al contrario di quanto Hobbes sosteneva, oggi le leggi devono essere vere perché devono confrontarsi con parametri loro esterni (costituzionali, comunitari, internazionali) al punto che esse sono vere, ossia valide, se le loro variabili sono comprese nell’insieme delle soluzioni delimitato dal parametro dato, e invece sono false, ossia invalide, se le loro variabili non si muovono in quell’insieme.

In riferimento, poi, al piano formale si può costatare che l’uomo giuridico interpretando o applicando una disposizione giuridica con verità o provando la verità di un fatto svolga in effetti, in entrambi i casi, un ragionamento volto a trovare la soluzione che renda/no vero un enunciato scritto nel testo della disposizione.

Tale metodo di ragionare metodologicamente analogo, non identico, a quello dell’uomo matematico che cerca di trovare la x, cioè che svolge un’equazione o una disequazione.

Da ciò, verificata la compatibilità e la lacunosità del diritto, si ricava l’applicabilità al diritto in via analogica dei concetti matematici.

Tipi di verità matematiche sulle quali fondare una teoria del diritto. I tipi concettuali sono: l’identità, puntualità, l’intervallità, l’impossibilità. Così, grazie alla matematica, riusciamo a ricostruire la verità identità, la verità puntuale, la verità intervallata, la verità possibile in un ambiente ma impossibile in un ambiente diverso. Nel primo caso non esiste il problema di cercare la soluzione, nel secondo caso si ha una sola soluzione, nell’intervallare si hanno più soluzioni, nella verità impossibile nessuna ma possibile nell’ambiente diverso.

Quando la verità è impossibile si realizza l’ipotesi della verità sostitutiva, quella equivalente se c’è uguaglianza proporzionale o è alternativa se non c’è uguaglianza proporzionale.

Verità giuridiche, tipologie di verità filosofico-teoretiche, la verità identità che si muove nell’ambiente dell’unilateralità alla quale possono accedere tutte, corrisponde ad una verità giuridica identità, il puntuale ambiente dell’unilateralità riguarda tutti; il concetto di verità giuridica corrispondenza, per intervallare ambiente dell’unilateralità che riguarda tutti, concetto di verità giuridica coerenza. Quando siamo nell’ambito della verità sostitutiva cambia l’ambiente, che è quello della bilateralità o terzietà. Allora, nella bilateralità la verità diventa verità, consenso, nella terzietà davanti al giudice la verità diventa equità.

Tipi normativi di verità. Alla verità giuridica “identità” il tipo normativo, epistemologico di verità, studiato nella teoria generale del diritto, è quello scientifico, il tipo di incertezza giuridica collegata ad essa è soggettiva, il tipo di superabilità dell’incertezza si trova nel concetto di liquidabilità. Il tipo di efficacia giuridica collegata a questo tipo di verità è dichiarativo.

Se, invece, la verità giuridica è la corrispondenza, il tipo normativo o epistemologico diventa scientifico e il tipo di incertezza giuridica è soggettiva, la superabilità è collegata alla sempre accertabilità del fatto e il tipo di efficacia giuridica è dichiarativo.

Se la verità giuridica è, invece, la coerenza, il tipo normativo o epistemologico diventa etico, il tipo di incertezza giuridica è oggettiva, il tipo di superabilità è sempre accertabilità, il tipo di efficacia giuridica collegata a questa logica è quello costitutivo.

Se, invece, siamo nella situazione dell’impossibilità, nel caso del consenso o in caso dell’equità il tipo normativo è etico, il tipo di incertezza giuridica è oggettivo, la superabilità non c’è mai, e quindi nel piano diverso abbiamo o la conciliabilità o la deliberabilità. In quest’ultimo caso l’efficacia è costitutiva.

Come si distinguono le disposizioni giuridiche con verità? I tipi di disposizioni giuridiche sono, nell’ordine, secondo lo schema matematico, assolutamente non controvertibili e l’esempio è il risultato della somma dei due numeri come esempio di fatto o il 51%, come maggioranza, come esempio di concetto giuridico: ne deriva una indisponibilità assoluta.

Se, invece, il tipo è matematico di tipo puntuale allora il tipo di disposizione giuridica è in pratica non controvertibile e l’esempio del concetto di fatto è la misura della superficie di un terreno, mentre l’esempio del concetto giuridico è il grado di parentela: qui l’indisponibilità che ne deriva è un’indisponibilità pratica.

Se, invece, la disposizione giuridica è incontrovertibile entro limiti certi, come ad esempio la valutazione delle rimanenze finali di un’impresa in base a più criteri di legge, o il criterio giuridico il calcolo di una sanzione da un minimo ad un massimo fissati dalla legge, allora il tipo di regime giuridico è la discrezionalità.

Ci sono poi disposizioni giuridiche controvertibili all’infinito, ad esempio la stima del valore venale di un bene, concetto giuridico di grave incongruenza, dove qui il concetto giuridico che si realizza in capo all’operatore del diritto è di indisponibilità al rovescio.

In sintesi, ciascuna operazione giuridica incorpora, sin dalla nascita, un codice genetico matematico, riconducibile ad uno dei seguenti quattro tipi: identità, puntualità, intervallità, l’indisponibilità. Questo codice matematico, che è simile al DNA di una cellula, identifica il concetto matematico che caratterizza la disposizione, impone il metodo matematico d’uso della disposizione, sia sul piano qualitativo sia sul piano temporale. Sul piano qualitativo, nel codice interno alla disposizione giuridica, si ottiene la norma d’uso di sé stessa che la disposizione incorpora affinché l’uomo giuridico usi la disposizione correttamente, ossia non ne abusi. L’abuso sarebbe una violazione della norma d’uso, cioè una violazione del codice matematico contenuto nella disposizione. Temporale perché obbliga l’uomo giuridico prima a individuare il tipo di codice presente nella disposizione e solo poi ad adottare, previo combinamento matematico, il tipo di ragionamento o forma mentis corrispondente a quel tipo di codice.

Quali sarebbero, allora, le basi di una futuristica legistica digitale?

La conclusione alla quale giungo, in sostanza, è che in base a questo codice matematico è possibile costruire una legistica ispirata alla ragione ordinamentale secondo la quale è la verità che è nella legge, e non la verità dell’individuo o dell’autorità a fare la verità del caso concreto.

 

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* Come citare questo articolo: M. Versiglioni, L’evoluzione della formazione legislativa fiscale, in Studi Tributari Europei, n. 1 (ste.unibo.it), pp. 70-75, DOI: https://doi.org/10.6092/issn.2036-3583/7830.

[1] Marco Versiglioni, Professore Ordinario di Diritto Tributario presso l’Università di Perugia.