Il regime polacco dei finanziamenti a debito ed in conto capitale alla luce del principio di neutralità, normativa fiscale comunitaria e giurisprudenza della Corte di Giustizia
1. Introduzione
Coloro che detengono una partecipazione societaria possono generalmente scegliere tra due differenti metodi di finanziamento delle società: finanziamento a capitale o finanziamento a debito. Di conseguenza, la differenza fra la tassazione dei dividendi e la remunerazione degli interessi fa emergere la problematica di una adeguata garanzia da parte dell’ordinamento polacco di un livello sufficiente di neutralità interna ed esterna. La neutralità interna richiede un regime fiscale analogo di finanziamento in conto capitale e di finanziamento a debito. La neutralità esterna richiede invece lo stesso regime per i redditi dello stesso tipo indipendentemente dalla fonte, sia essa nazionale o estera [2]. Inoltre, questo contributo si concentrerà sugli aspetti fiscali del finanziamento a debito e del finanziamento in conto capitale rilevanti per il diritto comunitario di rango primario o secondario e per la giurisprudenza della Corte di Giustizia.
2. Panoramica sul regime fiscale dei finanziamenti in conto capitale ed a debito in Polonia
La Polonia adotta un sistema classico di imposizione dei dividendi.
Secondo le disposizioni del Corporate Income Tax Act (di seguito: il CIT Act [3]) i dividendi di fonte nazionale sono soggetti ad una ritenuta fiscale del 19% al momento della distribuzione [4]. Invece quelli di fonte estera vanno ad aumentare il reddito complessivo (sulla base del worldwide taxation principle). In tal caso, per eliminare la doppia imposizione giuridica, la Polonia accorda un credito d’imposta ordinario su base nazionale [5]. Questo regime non si applica nel caso in cui la distribuzione dei dividendi sia effettuata da controllate residenti all’interno dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo ovvero in Svizzera. Avendo recepito nel proprio ordinamento la direttiva Madre-Figlia (di seguito: DMF) [6], la Polonia non tassa le società controllanti residenti che ricevono dividendi dalle proprie controllate residenti all’interno dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo ovvero in Svizzera. La piena esenzione si applica anche ai dividendi distribuiti da una controllata polacca alla propria controllante residente all’interno dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo ovvero in Svizzera. In tutti gli altri casi i dividendi di fonte nazionale distribuiti da una società residente ad un beneficiario estero sono soggetti ad una ritenuta fiscale finale del 19%. Tuttavia, tale aliquota è ridotta in ragione dell’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni. I trattati fiscali conclusi dalla Polonia ricalcano l’art. 10 del Modello OCSE di Trattato Fiscale, il che significa che la ritenuta applicata sui dividendi di fonte estera non può superare il 5% (nel caso la società percipiente abbia una partecipazione non inferiore al 25%) o il 15% (in tutti gli altri casi) del reddito lordo. Taluni trattati prevedono invece un’aliquota unica del 10% invece delle due differenti aliquote [7].
Le persone fisiche residenti che detengono partecipazioni e ricevono dividendi di fonte nazionale o estera sono soggetti ad una ritenuta fiscale finale con aliquota del 19%. Anche i dividendi di fonte polacca distribuiti ad un socio non residente sono soggetti ad una ritenuta fiscale del 19%, anche nel caso in cui un trattato preveda diversamente [8]. Questo sistema unitario di imposizione relativo ai redditi di capitale di fonte nazionale o estera è stato introdotto nel 2005 come conseguenza delle pronunce della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nei casi Lenz [9] e Weidert-Paulus [10]. [11] Per le persone fisiche il problema della doppia imposizione giuridica è stato risolto con il riconoscimento di un credito d’imposta ordinario su base nazionale.
La disciplina riguardante la tassazione degli interessi in Polonia garantisce la neutralità sia interna che esterna. Gli interessi sono soggetti ad una ritenuta finale con aliquota del 20% in caso di beneficiari persone giuridiche [12]e con aliquota del 19% nel caso di beneficiari persone fisiche [13]. Gli interessi pagati ad un non residente (sia esso società o persona fisica) possono essere tassati con aliquota ridotta se previsto da un trattato fiscale concluso con il Paese di residenza del percipiente. In tal caso la ritenuta fiscale sugli interessi non supera generalmente il 10% del reddito lordo. Alcuni trattati fiscali prevedono una riduzione di tale aliquota al 5% [14] o addirittura allo 0% [15] – qualora siano rispettate determinate condizioni poste dal trattato. I residenti che percepiscono interessi di fonte estera beneficiano di un credito d’imposta ordinario su base nazionale – come nel caso di dividendi.
La Polonia, in quanto membro dell’Unione Europea, ha adeguato il proprio regime in attuazione della direttiva CE su interessi e royalties (di seguito DIR) [16]. Tuttavia, in applicazione della direttiva del Consiglio 2004/76/CE del 29 aprile 2004, che ha previsto un periodo di transizione con riferimento all’applicazione delle disposizioni della DIR [17], nel periodo compreso fra il 1 luglio 2005 ed il 30 giugno 2009 la Polonia è stata autorizzata ad applicare una ritenuta sugli interessi con l’aliquota ridotta del 10%. Dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2013, l’aliquota è ridotta al 5%. In seguito sarà completamente esente. L’aliquota ridotta della ritenuta si applica agli interessi maturati su un finanziamento effettuato tra due società considerate “ collegate ” ai sensi della DIR.
A differenza di quanto previsto per i dividendi, gli interessi sono pienamente deducibili fiscalmente dall’ammontare dei redditi del debitore. Ciò significa che il problema della doppia imposizione economica, come nel caso dei dividendi, non si pone quando una società corrisponde interessi ai propri soci. Questo rappresenta un notevole vantaggio del finanziamento a debito sul finanziamento a capitale. Ma la deducibilità degli interessi può essere limitata in tutti i casi in cui operano le regole nazionali in tema di thin capitalization. L’effetto di tali norme sarà esaminato successivamente.
3. Le conseguenze fiscali di diverse tipologie di finanziamento soci ed i differenti tipi di finanziamento fatti da soggetti diversi dal socio di una società di capitali
3.1 I limiti alla deducibilità degli interessi pagati ai soci
L’ordinamento tributario polacco non differenzia in alcun modo il sistema di imposizione di interessi provenienti da diverse tipologie di finanziamento accordato alle società da parte di soci residenti o non residenti. Non vi è una disciplina specifica degli strumenti ibridi di finanziamento, che combinano elementi della disciplina dei finanziamenti in conto capitale e di quelli a debito (occulta distribuzione di profitti). Gli esempi più noti di tali strumenti sono, inter alia, quei finanziamenti la cui remunerazione è commisurata alla realizzazione di utili da parte della società finanziata (profit participating loans), bond convertibili, finanziamenti back-to-back , prestiti garantiti e debiti perpetui [18]. Questi strumenti sono spesso utilizzati dai contribuenti per ridurre il carico fiscale (elusione fiscale). L’ordinamento tributario nazionale polacco non limita la deducibilità degli interessi provenienti da determinati finanziamenti e non consente una riclassificazione di questi pagamenti come dividendi a fini fiscali. Nel caso Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation [19] la Corte di Giustizia ha affermato che le norme nazionali che consentono una riclassificazione degli interessi violano la libertà di stabilimento [20], specialmente ove siano indirizzate solo ai non residenti ed il finanziamento fruttifero sia di importo superiore al capitale sociale versato aumentato delle riserve tassabili. Con riguardo a questa disciplina il sistema fiscale polacco è in linea con il diritto comunitario e con la giurisprudenza della Corte, in quanto, come anticipato, non è possibile la riclassificazione. Anche le norme nazionali relative alla thin capitalization seguono il medesimo orientamento.
In Polonia anche la clausola generale anti elusione, per combattere l’aggiramento o l’abuso delle norme tributarie, ha effetti molto limitati sul pagamento di interessi provenienti da qualunque forma di strumento finanziario ibrido. L’introduzione di tale clausola nel 2003 è stata largamente criticata dalla dottrina e dalla giurisprudenza polacca, in quanto amplia la possibilità di interpretazione della norma tributaria [21]. Per questo motivo la clausola generale anti abuso è stata considerata incostituzionale dal Tribunale Costituzionale polacco nella pronuncia dell’11 maggio 2004 e da allora è stata abrogata [22]. Dopo questa pronuncia la nuova versione della clausola generale anti elusione è stata integrata nel General Tax Act [23] all’art. 199a, in forza del quale l’amministrazione finanziaria non ha più titolo per escludere gli effetti di operazioni legittime effettuate dai contribuenti; questo diritto è ora riservato solo ai giudici. L’applicazione della clausola generale antielusione come strumento per limitare la deducibilità degli interessi provenienti da strumenti finanziari ibridi può essere vista solo come rischio potenziale. In linea di massima, l’esistenza di tale clausola non viola la libertà di stabilimento. Nelle sue pronunce sul caso Cadbury Schweppes [24] e Thin Cap Group Litigation [25], la Corte di Giustizia ha affermato che la necessità di prevenire l’elusione fiscale può giustificare restrizioni alla libertà di stabilimento, particolarmente nel caso in cui i contribuenti pongano in essere operazioni del tutto artificiose al solo fine di aggirare la legislazione del rispettivo Stato Membro. Per la Corte, il mero fatto che un finanziamento sia accordato ad una società residente da una società collegata residente in altro Stato Membro non rappresenta un aggiramento della legislazione del primo Stato Membro. Questa circostanza non può essere assunta alla base di una presunzione generale di comportamenti elusivi e non può giustificare una restrizione [26].
3.2. La conformità delle regole polacche di thin capitalization alla luce del diritto comunitario e della giurisprudenza della Corte di Giustizia
Anche il regime di thin capitalization (di seguito: RTC) [27] può avere ricadute fiscali sui finanziamenti effettuati dai soci o da soggetti diversi dai soci di società di capitali. Si tratta di limitare la deducibilità di interessi pagati da un società solo se questi provengono da un finanziamento accordato da un socio [28]e non da altri soggetti. La Polonia ha introdotto le RTC nel proprio ordinamento nazionale nel 1999 [29]. Inizialmente le RTC polacche non erano compatibili con la libertà di stabilimento in quanto erano applicabili solo agli interessi nascenti da un finanziamento effettuato da un socio non residente ovvero da un socio residente ma escluso dall’ambito di applicazione del CIT. Perciò i soci residenti soggetti ad imposta sul reddito delle società in Polonia erano esclusi dal campo di applicazione delle RTC. A seguito della giurisprudenza della Corte di Giustizia nel caso Lankhorst-Hohorst [30]l’obbiettivo delle RTC polacche è stato modificato, comprendendo apartire dal 2005 anche le situazioni domestiche [31] .
La Polonia limita la deducibilità degli interessi nel caso di thin capitalization se l’equilibrio fra finanziamento in conto capitale e finanziamento a debito da parte dei soci alla società eccede la debt-to-equity ratio del 3:1. Entro tali limiti i soci possono finanziare la propria società con un finanziamento a debito senza alcuna restrizione. Le RTC polacche non prevedono una riclassificazione degli interessi in dividendi a fini fiscali. Stando così le cose, le RTC polacche sono compatibili con il diritto comunitario e con la giurisprudenza della Corte, specialmente alla luce delle pronunce della Corte nei casi Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation [32] e Lammerrs & Van Cleeff [33]. [34]
Le RTC in Polonia limitano la deducibilità degli interessi nel caso in cui questi ultimi derivino da un finanziamento (credito) accordato ad una società da un gruppo di soci che hanno lo status di “creditori qualificati”: sia persone fisiche che società. Questi “creditori qualificati” sono soci che possiedono direttamente un minimo del 25% del capitale sociale di una società sotto capitalizzata. Tuttavia, gli interessi da finanziamento accordato da un gr uppo di soci che rappresentino complessivamente almeno il 25% del capitale sociale ricadono ugualmente nell’ambito di applicazione delle RTC polacche. Inoltre, anche i finanziamenti posti in essere fra società delle quali una detiene direttamente almeno il 25% del capitale sociale sono ugualmente destinatarie delle RTC polacche. In tutti i casi sopra menzionati il minimo del 25% della partecipazione diretta è calcolato con riferimento a l numero di voti (potere di voto) che vengono attribuiti in ragione della partecipazione.
Dal 2005 diversi tipi di finanziamento da parte dei soci rientrano nell’ambito di applicazione delle RTC in Polonia [35]. Il termine “finanziamento” comprende: non solo ogni contratto in base al quale il creditore si impegna a trasferire il diritto di proprietà di una specifica somma di denaro al debitore ed il debitore si impegna a restituire la medesima somma di denaro, ma anche l’emissione di titoli di debito, il deposito irregolare ed il deposito bancario. Questa definizione si applica esclusivamente ai fini delle RTC e non rappresenta una generale definizione di “finanziamento” per l’ordinamento tributario nazionale.
Per calcolare il rapporto di indebitamento, è necessario comparare l’ammontare dei finanziamenti in conto capitale e quello dei finanziamenti a debito. Questa regola di capitalizzazione sottile può compromettere la capacità di restituzione del debito da parte di un società sotto capitalizzata. Gli elementi che governano il calcolo del rapporto debt-to-equity sono fortemente sbilanciati in favore del finanziamento in conto capitale. Essi presuntivamente abbattono il valore del capitale della società. In base alle RTC nazionali, non viene considerato il valore nominale del capitale di una società. Le quote di capitale di una società successivamente elencate sono escluse dal calcolo del rapporto debt-to-equity: (a) la quota non ancora versata dai soci; (b) la quota costituita da un finanziamento, con crediti o interessi derivanti da qualche finanziamento e crediti accordati da un socio e convertiti in quote del capitale della società; (c) la quota rappresentata da beni materiali o immateriali per i quali non è consentita in forza del CIT Act l’indennità da perdita di valore (i.e. immobilizzazioni, immobili) [36]. Dall’altro lato però, non vi sono norme per il calcolo del valore dei finanziamenti a debito alle società. Ciò porta a concludere che lo stesso dovrebbe essere inteso in senso ampio come il valore complessivo di tutti i finanziamenti a debito accordati da un gruppo di soci che possono considerarsi “soci sostanziali”. Questa è una categoria di soci differente da quella dei “creditori qualificati” come sopra descritta, ed include i soci che possiedono direttamente un minimo del 25% del capitale sociale ma anche quelli per così dire indiretti, ossia che posseggono una partecipazione non inferiore al 25% al capitale di una società che partecipa al capitale della società finanziata. I soci diretti che cumulativamente detengono una partecipazione non inferiore al 25% al capitale della società non sono considerati ”sostanziali”. I finanziamenti fatti da questo gruppo di investitori non viene aggiunto al debito della società nell’ambito del calcolo del rapporto debt-to-equity. Tuttavia è opportuno sottolineare che gli interessi pagati da una società ad un socio indiretto “sostanziale” non ricadono nell’ambito delle restrizioni previste dalle RTC. Tali interessi sono interamente deducibili a fini fiscali anche se il rapporto debt-to-equity viene superato. Queste previsioni violano il principio di neutralità interna in quanto differenziano tra finanziamenti provenienti da soci diretti e soci indiretti.
4. Compatibilità del regime fiscale polacco in materia di finanziamenti in conto capitale ed a debito con il diritto comunitario e la giurisprudenza della Corte di Giustizia
4.1. Considerazioni preliminari
Come appena anticipato, un sistema fiscale è neutrale quando garantisce il medesimo trattamento a fini fiscali ai finanziamenti in conto capitale ed a quelli a debito (neutralità interna) ed anche quando dispone la medesima imposizione per dividendi ed interessi indipendentemente dalla fonte nazionale o estera da cui provengano. All’interno dell’Unione Europea il principio di neutralità influisce sulle libertà fondamentali garantite dal Trattato: la libertà di stabilimento (artt. 43-46 del Trattato CE), la libertà di circolazione dei capitali (artt. 56-60 del Trattato CE), ed il principio di non discriminazione in base alla nazionalità del contribuente (art.12 del Trattato CE) [37]. L’ordinamento comunitario vieta qualsiasi forma di discriminazione in base alla residenza sia delle società sia dei soci. Pertanto uno Stato Membro che applichi regimi fiscali differenti a situazioni simili o le stesse norme a situazioni diverse discrimina e/o può violare le libertà fondamentali del Trattato CE.
4.2. L’eliminazione della doppia imposizione economica sui dividendi in Polonia alla luce del diritto comunitario e della giurisprudenza della Corte
Il sistema classico di imposizione ignora il fatto che i ricavi da cui derivano i dividendi distribuiti sono già stati tassati prima della distribuzione – in capo alla società. L’esistenza di una doppia imposizione economica fa sì che il finanziamento a capitale risulti meno attraente agli occhi dei contribuenti. Al fine di eliminare tale problema i Paesi possono prevedere una esenzione per i dividendi dalla ritenuta fiscale ovvero accordare un credito d’imposta corrispondente all’imposta pagata dalla società prima della distribuzione dei dividendi (il cosiddetto credit for underlying tax). Il primo metodo è utilizzato nei Paesi che adottano un sistema classico di imposizione. L’esenzione è generalmente applicata ai soci che detengono una certa percentuale di quote della società o di voti (affiliation privilege) [38]. Il metodo del credito per l’imposta d’origine è utilizzato dai Paesi che adottano un sistema di total e o parziale imputazione. In un’ ottica internazionale il sistema di imputazione non appare neutrale, in quanto il credito per l’imposta d’origine generalmente non viene riconosciuto per i dividendi pagati ad un socio non residente, sebbene taluni Stati estendano l’applicazione di tale disciplina anche agli investitori esteri tramite i trattati fiscali bilaterali [39]. Perciò il sistema della imputazione è stato ritenuto dalla Corte di Giustizia incompatibile con la libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali. Nei casi Lenz [40], Manninen [41] e Meilicke [42], la Corte ha escluso che il credito d’imposta possa essere limitato ai casi di dividendi di fonte nazionale in quanto veniva violata la libertà di stabilimento [43]. La stessa opinione è stata ribadita nel caso Test Claimants in Class IV of the Act Group e Test Claimants in the FII Group Litigation [44].
Dal gennaio 2008 la Polonia ha adottato l’esenzione come principale metodo di contrasto alla doppia imposizione economica dei dividendi distribuiti fra la società madre e le sue controllate. Dal 1 maggio 2004 al 31 dicembre 2007 la doppia imposizione economica è stata evitata con un credit for underlying tax.
L’attuale sistema fiscale polacco è compatibile con le libertà fondamentali del Trattato e con la giurisprudenza della Corte. I dividendi distribuiti da una controllata residente alla propria controllante residente sono esenti da ritenuta fiscale a condizione che la controllante detenga un minimo del 10% del capitale della controllata in maniera continuativa da almeno 2 anni [45]. La medesima disciplina si applica nel caso in cui i dividendi vengano distribuiti da una controllata polacca a lla sua controllante residente o in un Paese Membro dell’Unione Europea (o di una sua stabile organizzazione) o nello Spazio Economico Europeo o in Svizzera. Anche le controllanti residenti nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo sono esenti da ritenuta fiscale se detengono almeno il 10% del capitale in maniera continuativa per almeno 2 anni. Le società svizzere godono dell’esenzione se detengono il 25%, invece del 10%, del capitale sociale della controllata. È necessario sottolineare che le disposizioni che richiedono come requisito il possesso ininterrotto per almeno 2 anni delle quote di capitale della controllata sono state aggiornate a seguito delle pronunce della Corte nei casi Denkavit [46]. Secondo gli articoli 20 sez. 10 e 22 sez. 4b del CIT Act la società controllante può continuare ad usufruire dell’esenzione anche nel caso in cui il periodo di ininterrotto possesso delle quote della società controllata abbia avuto termine dopo la data di distribuzione dei dividendi. Così anche nel caso di pagamento di interessi effettuato fra società consociate, secondo le previsioni dell’art. 21 sez. 5 del CIT Act, come modificato dalla direttiva su interessi e royalties.
Tuttavia, il metodo del credit for underlying tax continua ad essere applicabile ai dividendi provenienti da un Paese terzo. Le società controllanti residenti in Polonia (che posseggano almeno il 75% delle quote della società erogante) che beneficiano dei dividendi distribuiti da una propria controllata residente in Paesi estranei all’Unione Europea, allo Spazio Economico Europeo e diversi dalla Svizzera, possono operare una detrazione pari all’imposta pagata nel Paese terzo dalla società erogante prima della distribuzione. Tuttavia, tali detrazioni non possono superare l’ammontare delle imposte, calcolate prima della detrazione stessa , che sarebbero state proporzionalmente dovute sul reddito proveniente dalla fonte estera [47]. Questa detrazione è accordata laddove è in vigore un trattato fiscale internazionale tra la Polonia e il Paese di provenienza dei dividendi.
4.3. L’eliminazione della doppia imposizione giuridica dei dividendi e degli interessi in Polonia alla luce del diritto comunitario e della giurisprudenza della Corte
L’esistenza di una doppia imposizione internazionale di dividendi ed interessi viola il principio di neutralità fiscale. Al fine di eliminare questo problema ciascuno Stato può, unilateralmente o sulla base di trattati fiscali internazionali, limitare la propria sovranità tributaria sia rendendo esenti da imposizione certi tipi di reddito provenienti da fonte estera e/o corrisposti da un contribuente residente ad un percipiente estero (metodo dell’esenzione) sia accordando un credito d’imposta al residente che percepisce un reddito da fonte estera in ragione della ritenuta applicata alla fonte (metodo del credito d’imposta). Questi due metodi di contrasto alla doppia imposizione giuridica nascono da differenti concetti di neutralità: neutralità del mercato di appartenenza (metodo del credito d’imposta) e neutralità del mercato di origine del reddito (metodo dell’esenzione) [48]. È opportuno sottolineare che il diritto originario non offre indicazioni sulle modalità con cui due Stati Membri debbano affrontare e risolvere il problema della doppia imposizione giuridica. Inoltre la Corte di Giustizia ha riconosciuto che le libertà garantite dal Trattato UE non sono in grado di prevenire la doppia imposizione internazionale (caso Kreckhaert-Morres [49]) [50]. Allo scopo di eliminare la doppia imposizione giuridica di dividendi ed interessi, è stato introdotto dal diritto derivato (DMF e DIR) il metodo dell’esenzione. Pertanto gli Stati Membri non possono applicare una ritenuta fiscale sugli interessi pagati ad una società controllante estera ed allo stesso tempo accordare una esenzione quasi totale da tassazione per le società residenti. Secondo la Corte di Giustizia nel caso Denkavit Internationaal BV e Denkavit France SARL [51], alcune norme determinano una restrizione discriminatoria alla libertà di stabilimento ed alla libertà di circolazione dei capitali. La stessa affermazione è stata ribadita nel caso Aberdeen [52].
Come detto sopra, la Polonia accorda un credito d’imposta per le perdite su investimenti derivanti da una fonte estera. Tuttavia, il metodo dell’esenzione viene applicato per i dividendi pagati da una controllata polacca alla propria controllante residente in uno Stato Membro dell’Unione Europea dello Spazio Economico Europe ovvero in Svizzera (o ad una sua stabile organizzazione) a condizione che la controllante residente in uno Stato Membro dell’Unione Europea dello Spazio Economico Europeo detenga una partecipazione non inferiore al 10% nella controllata polacca da almeno due anni in maniera continuativa. Nell’ipotesi della controllante svizzera la partecipazione minima richiesta al capitale della controllata è pari al 25%. La disciplina nazionale polacca può ritenersi in linea con quanto affermato dalla Corte nel caso Amurta dell’8 novembre 2008 [53]. Non è prevista una ritenuta sui dividendi distribuiti da una società residente in Polonia ad una società residente in un altro Stato Membro ed allo stesso tempo è accordata l’esenzione da imposizione sui dividendi pagati ad una società residente nel caso in cui non sia raggiunto il minimo di partecipazione per i soci della società controllante nel capitale sociale della controllata, come previsto dalla DMF. In Polonia la partecipazione minima del 10% al capitale della società distributrice è condizione per l’applicazione dell’esenzione sia nelle situazioni “domestiche” che in quelle transnazionali.
Il diritto tributario polacco non ha introdotto alcun regime per le ”controlled foreign companies“ (regole di CFC) in conformità al diritto comunitario e d alla giurisprudenza della Corte [54]. Soltanto l’elenco dei contribuenti cui si applicano le norme introdotte dalla DMF pare troppo ristretto nel paragone con quanto affermato da lla Corte nel caso Aberdeen . In questa pronuncia l’esenzione è stata estesa anche ai dividendi pagati ad una società controllante costituita sotto forma di open-ended investment company residente in un altro Stato Membro, laddove la sua veste giuridica fosse sconosciuta nell’ordinamento del Paese di origine e non fosse stata pertanto ricompresa nel novero delle società cui si applica la DMF [55].
La disciplina nazionale per eliminare la doppi a imposizione giuridica sul pagamento di interessi è compatibile con il diritto comunitario di rango primario e derivato . Gli interessi pagati ad un non residente sono soggetti ad una ritenuta. L’aliquota di imposta differisce a seconda delle previsioni dei trattati fiscali bilaterali conclusi (si veda il paragrafo 1 – “Panoramica sul regime fiscale dei finanziamenti in conto capitale ed a debito in Polonia ”). Nel caso di pagamento di interessi effettuato da soggetti residenti in Polonia a società collegate ai sensi della DIR, la Polonia applicherà una ritenuta ad aliquota ridotta pari al 5% fino al 30 luglio 2013, dopo tale data adotterà l’esenzione totale come previsto dalla Direttiva. Secondo le previsioni dell’art. 21 sez. 3 del CIT Act due società sono connesse se: (a) hanno veste giuridica ricompresa fra quelle previste dall’Allegato alla Direttiva, (b) sono soggette all’imposta sul reddito delle società in due Stati Membri differenti, (c) una delle due detiene direttamente un minimo del 25% del capitale dell’altra o una terza società, residente all’interno dell’Unione Europea, ha una partecipazione diretta pari almeno al 25% del capitale di entrambe. La Polonia applica un credito d’imposta ordinario per gli interessi provenienti da fonte estera. Queste disposizioni si ritengono pienamente compatibili con la giurisprudenza della Corte, soprattutto con il caso Aberdeen [56]e con il caso Truck Center [57].
4.4. La conformità del regime polacco di imposi zione sulla raccolta del capitale con il diritto comunitario
Le imposte sul la raccolta di capitale sono in una certa misura armonizzate dalla Direttiva 2008/7/CE [58], che sostituisce la Direttiva 69/335/CE [59]. Il particolare sistema di raccolta del capitale finalizzato alle transazioni in ambito civilistico applicato in Polonia consente che la disciplina polacca sulla raccolta dei capitali (cioè le rispettive previsioni del Tax on Civil Law Transactions Act, di seguito PCC Act [60]) sia conforme al l’ordinamento comunitario. In questo paragrafo saranno discusse due importanti problematiche, nascenti nel contesto dell’applicazione del PCC Act e in relazione ai regimi di finanziamento sia in conto capitale sia a debito.
4.4.1. La tassazione dei finanziamenti concessi dal socio alla società
La disciplina in vigore dal 1 gennaio 2007, che introduce la tassazione dei finanziamenti concessi dai soci alla società, potrebbe essere in contrasto con le relative previsioni della Direttiva 69/335. L’art. 4 sez. 2 lett. c della Direttiva consente agli Stati Membri di tassare i finanziamenti concessi dal socio alla società. Tuttavia, allo stesso tempo, l’art. 7 sez. 1 della Direttiva esenta transazioni che alla data del 1 luglio 1984 fossero esenti ovvero tassabili con aliquota dello 0,5% o inferiore.
4.4.2. La tassazione dei conferimenti in natura
In forza dell’art. 4 sez. 1 lett. c della Direttiva 69/335 un aumento di capitale a favore di una società, con conferimento di beni d’ogni natura, era soggetto al regime di imposizione della raccolta di capitale, sempre salvo che alla data del 1 luglio 1984 la medesima corrispondente transazione corrispondente nell’ambito del regime civilistico fosse considerata esente da imposizione o tassata con aliquota dello 0,5% o inferiore.
4.4.3. La rilevanza della data del 1 luglio 1984 per la conformità della capital duty polacca con l’ordinamento comunitario
Una problematica di carattere decisivo è rappresentata dal l’interpretazione dell’art. 7 sez. 1 della Direttiva 69/335, ossia dall’importanza di tale data per la Polonia , e dall’interrogativo se l’esenzione prevista da tale disposizione riguardi le transazioni esenti ai sensi della Direttiva ovvero solo ai sensi della disciplina fiscale nazionale. Bisogna infatti ricordare che in Polonia sia i conferimenti in natura che i finanziamenti concessi dal socio della società erano soggetti all’imposta sulla raccolta di capitale alla data del 1 luglio 1984 ed erano tassati con aliquota superiore allo 0,5%.
Nell’analisi circa la compatibilità della normativa polacca con l’art. 7 della Direttiva 69/335, non è essenziale il fatto che nel 1984 la Polonia non fosse membro della Comunità Europea. Questa opinione è confortata da due pronunce della Corte di Giustizia: nel caso Optimus [61] e nel caso Commissione contro Spagna [62]. In queste pronunce la Corte ha affermato che l’art. 7 della Direttiva è vincolante anche negli Stati che siano divenuti membri della Comunità Europea dopo il 1984. Tuttavia, il trattato di adesione ovvero altri atti della Comunità possono contenere particolari eccezioni. Ciò nonostante, occorre sottolineare che nel caso della Polonia non sono state introdotte particolari previsioni nel Trattato di Adesione [63].
Nel caso Optimus la Corte ha spiegato che l’art. 7 sez. 1 della Direttiva fa riferimento alle esenzioni esistenti nel rispettivo Stato Membro. Questi però non può restringere il campo di applicazione delle previsioni ma, al contrario, può ampliare l’esenzione prevista dall’art. 7 sez. 1. Il caso Optimus verrà presumibilmente interpretato in modo da consentire l’applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 7 sez. 1 non solo alle transazioni esenti sulla base della Direttiva 69/335 ma anche a quelle esenti secondo il diritto tributario nazionale [64].
5. Considerazioni finali
Il regime polacco di imposizione dei finanziamenti a capitale ed a debito risulta neutrale in un’ottica internazionale. In una situazione puramente nazionale la doppia imposizione economica dei dividendi distribuiti da una società discrimina a svantaggio dei finanziamenti in conto capitale nel paragone con i finanziamenti a debito. Il regime di esenzione si applica soltanto ai soci di società di capitali (controllanti) che ricevono dividendi dalle loro controllate residenti sia in Polonia sia in Paesi dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo o in Svizzera. Sono tuttavia esclusi i pagamenti riguardanti soci persone fisiche o società che possiedano meno del 10% del capitale delle controllate.
Inoltre l’ordinamento fiscale nazionale polacco non riconosce differenti tipologie di finanziamenti accordati ad una società dai suoi soci. Non si prevede che in alcune specifiche situazioni certi finanziamenti possono essere considerati occulta distribuzione di profitti e conseguentemente gli interessi derivanti da tali finanziamenti essere riclassificati dividendi a fini fiscali. Questo incoraggia i soci a scegliere i finanziamenti a debito invece dei finanziamenti in conto capitale. I vantaggi connessi al finanziamento a debito non sono limitati alla applicazione delle norme nazionali in tema di thin capitalization. Il rapporto debt-to-equity è calcolato in questo caso al momento della remunerazione ai soci degli interessi. Perciò tali restrizioni possono essere facilmente aggirate se la società estingue alcuni dei suoi finanziamenti prima di tale momento. Inoltre la clausola generale anti elusiva ha una portata applicativa limitata nei confronti dei finanziamenti dei soci , in quanto all’amministrazione finanziaria è richiesto di provare il carattere totalmente artificioso dell’operazione contestata e realizzata dai contribuenti per aggirare la norma fiscale. La questione se vi sia stato un aggiramento delle norme fiscali o meno può essere decisa solo dopo che un giudice abbia stabilito se certi diritti o legittime relazioni siano esistite o meno. Ciò implica un reale dispendio di tempo.
I regimi di tassazione polacchi dei finanziamenti in conto capitale ed a debito appaiono compatibili con l’ordinamento comunitario e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, nonostante il legislatore polacco non abbia posto in essere particolari azioni mirate ad assicurare tale compatibilità [65]. Tuttavia, alcune modifiche sono state apportate alle previsioni del CIT relative alla distribuzione di dividendi effettuata fra società controllante e le proprie controllate (il caso Denkavit) ed alle regole di thin capitalization (il caso Lankhorst-Hohorst). Altri esempi delle conseguenze dirette delle pronunce della Corte sono le modifiche alle disposizioni del PIT riguardanti l’applicazione dell’aliquota forfetaria di ritenuta fiscale su dividendi o interessi sia in situazioni “domestiche” che transnazionali – al fine di allinearsi con le pronunce della Corte nei casi Lenz e Weidert-Paulus.
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- Wlodzimierz Nykiel è Professor and Head of the Tax Law Department, Faculty of Law and Administration, University of Lódz; Head of the Centre of Tax Documentation and Studies, University of Lódz; Rector of the University of Lódz. Ziemowit Kukulski è Adjunct Professor at the Tax Law Department, Faculty of Law and Administration, University of Lódz. Michal Wilk è PhD candidate at the Tax Law Department, Faculty of Law and Administration, University of Lódz. Traduzione a cura di Maddalena Tamburini, Università di Ferrara.↵
- B. TERRA, P. WATTEL, European Tax Law, Kluwer, 2008, p.189.↵
- Corporate Income Tax of 15 February 1992, testo consolidato: Journal of Laws of 2000, No. 54, heading 654, modificato. Sulla tassazione dei dividendi si vedano gli art. 20 e 22 del CIT Act.↵
- Si veda l’art. 22 sez. 1 del CIT Act.↵
- Si veda l’art. 20 sez. 1 del CIT Act.↵
- Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi.↵
- Si vedano i trattati conclusi con Armenia, Cipro, Cina, Georgia, Ungheria, Giappone, Giordania, Kirgizstan, Mongolia, Russia, Siria.↵
- Art. 30a del Personal Income Tax Act del 26 Luglio 1991 8di seguito: PIT Act), Journal of Laws 2000, No. 14, capitolo 176, modificato.↵
- Corte Giust., sentenza 15 luglio 2004, causa C – 315/02, Annelise Lenz v. Finanzlandsdirektiof für Tirol , [2004], ECR I-7081.↵
- Corte Giust., sentenza 15 luglio 2004, causa C-242 /03, Weidert e Paulus [2004].↵
- A. ZALASINSKI, New Member States ‘ Approach to the ECJ’sRulings: The Example of Poland [in:] C. Brokelind (ed.), Towards a Homogeneous EC Direct Tax Law. An Assessment of the Member States’ Responses to the ECJ’s Case Law , IBFD, 2007, p. 398.↵
- Si veda l’art. 21 sez. 1 del CIT Act.↵
- Si veda l’art. 30a del PIT Act.↵
- Si vedano i trattati conclusi con l’Armenia, Israele, il Libano, gli Emirati Arabi Uniti.↵
- Si vedano i trattati conclusi con: Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Kuwait, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti.↵
- Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.↵
- Direttiva 2004/76/CE del Consiglio del 29.4.2004 che modifica la direttiva 2003/49/CE per quanto riguarda la possibilità per alcuni Stati Membri di prevedere periodi transitori per l’applicazione di un regime fiscale comune relativo ai pagamenti di interessi e royalties fra società consociate di Stati Membri diversi.↵
- Si veda The Use of Hybrid Financial Instruments in Cross-Border Transactions. Tax Considerations, KPMG, Amsterdam 1990, p.75; Z. Kukulski, Niedostateczna kapitalizacja w prawie podatkowym, C.H. Beck, Warsaw 2006, p. 28-32.↵
- Corte Giust., sentenza 13 marzo 2007, causa C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation.↵
- Art. 43 del Trattato CE.↵
- Si veda la sentenza del Supremo Tribunale Amministrativo del 15 June 2000, I SA/Gd 606/98, non pubblicata; B. BRZEZINSKI, Wykladnia prawa – tzw. obejscie ustawy podatkowej. Glosa do wyroku NSA z dnia 31 stycznia 2002 r., I SA/Gd 771/01, Monitor Podatkowy 2002, No. 6, p. 50, M. KALINOWSKI, Granice legalnosci unikania opodatkowania w polskim systemie podatkowym, Torun 2001, pp. 13-22, Z. KUKULSKI, Niedostateczna, op. cit , pp. 16-35.↵
- Si veda la sentenza della Corte Costituzionale polacca dell’11 maggio 2004, causa K 4/03, OTK 1994, No. 1, Sec. 22; si veda anche: T. DEBOWSKA-ROMANOWSKA, Dopuszczalnosc i warunki wprowadzenia klauzul generalnych zakazujacych obejscia i naduzycia prawa w systemie prawa podatkowego – w swietle art. 84 i 217 Konstytucji , [in:] Ksiega pamiatkowa ku czci Prof. A. Kabata, Wydawnictwo Ius et Lex, Warsaw 2004, p. 102.↵
- General Tax Act del 29 agosto 1997, Journal of Laws 2005, No. 8, heading 60, modificato.↵
- Corte Giust., sentenza 12 settembre 2006, causa C-196/04, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas.↵
- Corte Giust., sentenza 13 marzo 2007, causa C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation.↵
- Si veda anche Corte Giust., sentenza 21 febbraio 2006, causa C-255/02, Halifax plc e altri, [2006] ECR I-1609; Corte Giust., sentenza 21 febbraio 2006, causa C-419/02, BUPA Hospitals Ltd, [2006] ECR I-1685 e Corte Giust., sentenza 21 febbraio 2006, causa C-223/03, University of Huddersfield Higher Education Corporation, [2006] ECR I-1751.↵
- R.A. SOMMERHALDER, International Approaches to Thin Capitalization, European Taxation 1996, No.3, p. 82; Z. KUKULSKI, Niedostateczna, pp. 87 – 90.↵
- Report on Thin Capitalization , Issues in International Taxation, No. 2, OECD, Paris, 1987; D. Plitz, International Aspects of Thin Capitalization: General Report [in:] Studies on International Fiscal Law, Vol. LVVVIb, Kluwer 1994, p. 87.↵
- Si veda l’art. 16 sez. 1 commi 60 e 61 e l’art. 16 sez. 6, 7 e 7a del CIT Act.↵
- Corte Giust., sentenza 12 dicembre 2002, causa C-324/00, Lankhorst – Hohhorst GmbH v Finanzamt Steinfurt, [200 2] ECR I-11779.↵
- Si veda F. SWITALA, O dostosowaniu ustawy o CIT do dyrektyw unijnych, Przeglad Podatkowy 2004, No. 7, p. 33; Cf. A. Kosmider, Odsetki od pozyczki udzielonej spólce kapitalowej przez jej wspólnika, Przeglad Podatkowy 2004, No. 6,p. 12.↵
- Corte Giust., sentenza 13 marzo 2007, causa C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation.↵
- Corte Giust., sentenza 17 gennaio 2008, causa C-105/07, NV Lammers & Van Cleeff v Belgische Staat, [2008] ECR I-00173.↵
- Si veda inoltre L. ADAMCZYK [in:] H. LITWINCZUK (ed.), Podatki bezposrednie. Prawo polskie a prawo wspólnotowe, Wiedza i Praktyka, Warsaw 2009, p. 390.↵
- Art. 16 sez. 7b del CIT Act.↵
- Art. 16 c del CIT Act.↵
- Si veda D. WEBER, Tax Avoidance and the EC Treaty Freedoms. A Study of the Limitations under European Law to the Prevention of Tax Avoidance, Kluwer Law International, 2005, pp. 26-30.↵
- B. TERRA, P. WATTEL, op. cit., p.181.↵
- Ibidem, pp.185-186.↵
- Corte Giust., sentenza 15 luglio 2004, causa C-315/02, Anneliese Lenz v Finanzlandesdirektion für Tirol, [2004] ECR I-07063.↵
- Corte Giust., sentenza 7 settembre 2004, causa C-319/02, Petri Manninen, [2004] ECR I-07477.↵
- Corte Giust., sentenza 6 marzo 2007, causa C-292/04, Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde and Marina Stöffler v Finanzamt Bonn-Innenstadt, [2007] ECR I-01835.↵
- Ibidem, p. 186.↵
- Corte Giust., sentenza 12 dicembre 2006, causa C-374/04, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation v Commissioners of Inland Revenue [2006] ECR I-11673; Corte Giust., sentenza 12 dicembre 2006, case C-446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation v Commissioners of Inland Revenue, [2006 Page] ECR I-11753. Si veda inoltre: the EFTA Court in the case E-1/04; the Fokus Bank; Corte Giust., sentenza 3 aprile 2008, case C-27/07, Banque Fédérative du Crédit Mutuel v Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, [2008] ECR I-02067 e Corte Giust., sentenza 25 settembre 2003, causa C-58/01, Océ van der Grinten NV and Commissioners of Inland Revenue, [2003] ECR I-09809.↵
- In forza dell’art. 20 sez. 11 del CIT Act questa regola non si applica se il pagamento dei dividendi avviene in occasione della liquidazione della società distributrice.↵
- Corte Giust., sentenze C-284/94, C-291/94 e C- 292/94 Denkavit International BV and VITIC Amsterdam BV and Voormeer BV v. Bundesamt fur Finanzen, [1996] ECR I-5063-5104; Si veda E. PREJS , Orzecznictwo Europejskiego Trybunalu Sprawiedliwosci na tle dyrektyw wspólnotowych w zakresie podatkowa bezposrednich, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2002, No. 3/4 , pp. 70-72 e F. SWITALA, O dostosowaniu, op. cit., p. 29;ee also: H. LITWINCZUK [in:] H. LITWINCZUK (ed.),Podatki bezposrednie, op.cit., p. 48.↵
- Si veda l’art. 20 sez. 2 e 6 del CIT Act.↵
- B. TERRA, P.WATTEL, European, op.cit., p. 174.↵
- Corte Giust., sentenza 14 febbraio 2006, causa C-513/04, Mark Kerckhaert and Bernadette Morres v Belgische Staat, [2006] ECR I-10967.↵
- Ibidem, p.174.↵
- Corte Giust., sentenza 14 dicembre 2006, causa C-170/05, Denkavit Internationaal BV and Denkavit France SARL v Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie [2006] ECR I-11949.↵
- Corte Giust., sentenza 18 giugno 2009, causa C-303/07, Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy , [2009] ECR 00000.↵
- Corte Giust., sentenza 8 novembre 2007, causa C-379/05, Amurta SGPS v Inspecteur van de Belastingdienst/Amsterdam, [2007] ECR I-09569. Su tale pronuncia si veda: E.C.C.M. KAMMEREN, Pending Case Filed by Dutch Courts I: The Amutra Case [in:] M.LANG, J.SCHUCH, C. STARINGER (eds), ECJ – Recent Developments in Direct taxation 2007, Linde, Vienna 2008, pp. 139- 166.↵
- Corte Giust., sentenza 12 settembre 2006, causa C-196/04, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas.↵
- Si veda H. LITWINCZUK [in]: H. LITWINCZUK (ed.), Podatki, op. cit., p. 484.↵
- Corte Giust., sentenza 18 giugno 2009, causa C-303/07, Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy, [2009] ECR 00000.↵
- Corte Giust., sentenza 22 dicembre 2008, causa C-282/07, Belgian State – SPF Finances v Truck Center SA. [2008] ECR 00000.↵
- Direttiva del Consiglio 2008/7/CE del 12 febbraio 2008 concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali.↵
- Direttiva del Consiglio 69/335/CE concernente le imposte dirette sulla raccolta di capitali.↵
- Tax on Civil Law Transactions Act del 9 settembre 2000, Journal of Laws 2000, No. 86, heading 959, modificato.↵
- Corte Giust., 21 giugno 2007, causa C-366/05, Optimus – Telecomunicacoes S.A. v. Fazenda Pública, [2007] ECR I-04985.↵
- Corte Giust., 9 luglio 2009, causa C-397/07, Commission of the European Communities v Kingdom of Spain, [2009] ECR 00000.↵
- Trattato di Annessione del 16 aprile 2003, OJ L 23 settembre 2003, pp.17.↵
- Si veda anche la causa C-197/94, Société Bautiaa v Directeur des Services Fiscaux des Landes and Société Française Maritime v Directeur des Services Fiscaux du Finistère. Corte Giust., sentenza 30 marzo 2006, causa C-252/94 e causa C-46/04, Aro Tubi Trafilerie SpA v Ministero dell’Economia e delle Finanze, [2006] ECR I-03009.↵
- A. ZALASINSKI, Polish Direct Tax Provisions Potentially Incompatible with EC Fundamental Freedoms, European Taxation 2006, No. 5, pp. 225-229; A. ZALASINSKI, New Member States‘ Approach?, op.cit., p. 393. Si veda anche W. NYKIEL, T. KARDACH, Poland: The Uwe Rüffler Case, [in:] M. LANG, P. PISTONE, J. SCHUCH, C. STARINGER (eds.), ECJ Recent Developments in Direct Taxation 2008 , Vienna 2008, pp. 319.↵