Regime impositivo di finanziamento a debito e finanziamento in conto capitale in Finlandia
1. Finanziamento in conto capitale
1.1. Beneficiario residente
1.1.1. Il regime di tassazione dei dividendi varia a seconda che il beneficiario degli stessi sia una persona fisica ovvero una società e che il soggetto che distribuisce dividendi sia una società quotata o meno.
1.1.2. Per gli azionisti persone fisiche il 70% dei dividendi percepiti da una società quotata è tassabile come reddito di capitale con un’aliquota forfetaria del 28%, mentre il 30% è esente.
1.1.3. Se la società che distribuisce i dividendi non è quotata, si applicano regole ben più complesse. Si presume un ammontare annuale percepito pari al 9% calcolato sul valore delle partecipazioni n ella società non quotata. I dividendi sono totalmente esenti qualora l’ammontare percepito non superi la soglia di € 90.000. Oltre tale soglia, il dividendo è tassato applicando la regola del 70-30%, ossia il 70% del dividendo è tassato come reddito da capitale con un’aliquota del 28% ed il 30% è esente. Anche l’ammontare che eccede il 9% è tassato applicando la regola del 70-30%, ossia il 70% è tassato come reddito maturato e soggetto ad imposta progressiva sul reddito ed il 30% è esente.
1.1.4. I dividendi percepiti da una società non residente sono tassati allo stesso modo di quelli percepiti da una società residente se la società sia ricompresa nell’ambito di applicazione della Direttiva europea Madre-Figlia [2] ovvero nel caso in cui si applichi , nel periodo d’imposta di distribuzione dei dividendi, un a convenzione contro le doppie imposizioni tra la Finlandia ed il Paese di residenza della società distributrice [3].
1.1.5. I dividendi distribuiti tra società finlandesi sono generalmente esenti da tassazione. Vi sono alcune deroghe a tale norma generale. Anzitutto, il 75% dei dividendi distribuiti da una società finanziaria, assicurativa o da un istituto previdenziale è tassabile in capo alla società con un’aliquota del 26%. In secondo luogo, il 75% del dividendo è soggetto a tassazione se la società distributrice è quotata ma il percipiente è una società non quotata che abbia una partecipazione al capital e della società distributrice superiore al 10%. I dividendi distribuiti da una società residente in un Paese comunitario sono soggetti al medesimo regime impositivo dei dividendi distribuiti da una società finlandese.
1.1.6. I dividendi distribuiti da una società residente in un Paese con cui la Finlandia ha concluso un a convenzione contro le doppie imposizioni sono soggetti nella misura del 75% all’aliquota del 26% prevista per il redditi delle società. In mancanza della convenzione ovvero nel caso in cui la stessa non sia applicabile, il dividendo è interamente soggetto ad imposizione con aliquota del 26%.
1.1.7. E’ opportuno sottolineare che spesso i trattati contro le doppie imposizioni conclusi dalla Finlandia includono una esenzione unilaterale dei dividendi nel caso in cui la società finlandese abbia diritto di voto con una incidenza non inferiore al 10% nella società distributrice.
1.1.8. Le plusvalenze derivanti dalla vendita delle partecipazioni costituiscono generalmente reddito tassabile. Tuttavia, per le società a responsabilità limitata (osakeyhtio), le plusvalenze sono esenti da imposizione sempre che la partecipazione ceduta sia stata iscritta fra le immobilizzazioni ed il cedente abbia detenuto tale partecipazione non inferiore al 10% del capitale della società di cui viene ceduta la partecipazione per un periodo non inferiore ad un anno. L’esenzione non si applica alle partecipazioni in società immobiliari. L’eventuale minusvalenza realizzata con la vendita della partecipazione non è deducibile qualora la plusvalenza in caso di vendita della partecipazione fosse stata esente.
1.1.9. Per le persone fisiche la plusvalenza tassabile è calcolata sottraendo dal prezzo di vendita le spese sostenute all’atto di acquisto ed all’atto di vendita. Viene in ogni caso applicata una deduzione minima del 20% sul prezzo di vendita. Se la partecipazione è stata detenuta per un minimo di 10 anni, la deduzione è del 40%. Le minusvalenze sono deducibili esclusivamente dalle plusvalenze dell’anno in corso e dei successivi tre anni (esteso a partire dal 2010 a cinque anni).
1.2. Beneficiari non residenti
1.2.1. I dividendi sono generalmente soggetti ad una ritenuta del 28% anche se con numerose deroghe.
1.2.2. Anzitutto in applicazione della Direttiva europea Madre-Figlia [4] una società residente in un Paese comunitario che detenga una partecipazione non inferiore al 10% del capital e della società finlandese distributrice è esente da ritenuta sui dividendi.
1.2.3. In secondo luogo, la società residente in un Paese membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo è esente al pari di una società finlandese qualora sia in vigore un accordo finalizzato allo scambio di informazioni fra la Finlandia e lo Stato di residenza della società percipiente e sia accertato che la ritenuta non venga effettuata in tale Stato ove sia già applicata in Finlandia.
1.2.4. Terza deroga riguarda le persone fisiche residenti in un Paese membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, alle quali si applica lo stesso regime impositivo previsto per le persone fisiche residenti in Finlandia nel caso in cui vi sia un accordo finalizzato allo scambio di informazioni fra la Finlandia e lo Stato di residenza del percipiente e sia accertato che la ritenuta non venga effettuata in tale Stato ove sia già applicata in Finlandia. Tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e gli Stati membri dello Spazio Economico Europeo, ad eccezione del Liechtenstein, hanno concluso tali accordi .
1.2.5. Occorre evidenziare inoltre che i trattati contro le doppie imposizioni siglati dalla Finlandia spesso limitano la ritenuta applicabile sui dividendi ad un massimo di 0-15% in caso di un pacchetto di dividendi, e ad un massimo di 0-5% nel caso di dividendi direttamente percepiti .
1.2.6. Le plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni in società finlandesi non sono considerate reddito tassabile in capo ai non residenti, con esclusione delle società immobiliari.
1.3. Società distributrice
1.3.1. I dividendi distri buiti non sono deducibili da parte della società distributrice. Con effetti dal 1.1.2010 vi è un’eccezione a tale regola, ma non rileva ai fini del presente articolo.
2. Finanziamento a debito
2.1. Deducibilità degli interessi
2.1.1. Gli interessi relativi a finanziamenti contratti nell’esercizio dell’attività d’impresa sono generalmente deducibili a fini fiscali. Secondo quanto previsto dal Business Income Tax Act gli interessi sono deducibili anche nel caso in cui dagli stessi derivi un profitto per il debitore (debito da partecipazione).
2.1.2. Se gli interessi derivano da un finanziamento contratto per scopi estranei all’attività d’impresa, gli stessi possono essere deducibili se il debito è finalizzato alla produzione di reddito tassabile, secondo le disposizioni dell’Income Tax Act.
2.1.3. Le spese relative ad un’attività oggetto di contabilizzazione vengono registrate in osservanza delle previsioni del Business Income Tax Act anche nel caso in cui il reddito sia soggetto a tassazione secondo le disposizioni dell’Income Tax Act. Di conseguenza, le società generalmente devono dedurre interessi secondo il principio di competenza temporale. Ad esempio, gli interessi su uno zero bond sono contabilizzati a prescindere dal loro periodo di maturazione [5].
2.1.4. Solo i costi rappresentati d agli interessi realmente pagati sono deducibili. Non vi sono disposizioni di natura fiscale che riguardino le deduzioni eccedenti i costi degli interessi effettivi o che consentano la deduzione di interessi al loro valore nominale. Tuttavia, gli interessi pagati sulle obbligazioni convertibili zero-coupon vengono considerati interessi fino alla loro conversione. Per tale motivo l’emittente può dedurre gli interessi derivanti da obbligazioni convertibili zero-coupon in base alla competenza, anche se il pagamento degli interessi non è effettuato in ragione della conversione delle obbligazioni prima della loro maturazione [6] .
2.2. Tassazione degli interessi
2.2.1. Il reddito rappresentato dagli interessi percepiti è soggetto ad un’imposizione unitaria. Non possono essere calcolati adeguamenti al tasso di inflazione sull’ammontare complessivo degli interessi tassabili. Gli interessi maturati da una società finanziatrice residente in Finlandia sono sempre tassabili con aliquota del 26% indipendentemente dal fatto che la società finanziata sia residente o meno. Per le persone fisiche gli interessi maturati sono ugualmente soggetti ad una ritenuta finale del 28% ovvero in alternativa vengono classificati come reddito da capital e e soggetti all’aliquota forfetaria del 28% [7].
2.2.2. Gli interessi corrisposti ad un soggetto non residente sono di norma esenti dalla ritenuta fiscale all’interno dell’ordinamento finlandese. Nelle poche ipotesi in cui la ritenuta può essere applicata, l’aliquota può generalmente essere ridotta fino ad un minimo del 10% ovvero può essere addirittura esclusa in applicazione di un trattato contro le doppie imposizioni. In ogni caso, se vengono osservate le condizioni imposte dalla Direttiva europea su interessi e royalty [8] nessuna ritenuta fiscale può essere applicata agli interessi [9].
2.3. Regime fiscale dei finanziamenti dei soci e dei non soci
2.3.1. Il legislatore fiscale finlandese non distingue tra finanziamento dei soci e finanziamento dei non soci, in quanto la disciplina si occupa tout court del “creditore”. Tuttavia esistono disposizioni fiscali specifiche nell’Income Tax Act per i casi in cui una società concede un finanziamento ad un suo socio persona fisica.
2.3.2. Il Companies Act finlandese non pone limitazioni neppure nel caso di finanziamenti concessi a società socie o non socie. L’unico tipo di finanziamento che viene specificamente disciplinato nel Companies Act è il finanziamento al capital e. Il finanziamento a capitale è, alla luce del Companies Act, un debt-rate financing, ma può in taluni casi essere assimilato ad un finanziamento in conto capitale. Il finanziamento a capital e è generalmente un credito libero, ma può essere garantito per il tramite della società controllante o di un’altra controllata del medesimo gruppo societario. Il Companies Act dispone che il debitore deve ripagare interessi e capital e solo per la parte di finanziamento corrispondente all’ammontare del finanziamento in conto capitale non garantito e del debito insoluto che superi le proprie perdite.
2.3.3. Non c’è una definizione esplicita di “interessi” nella legislazione fiscale finlandese. In via generale, l’interesse può essere definito come la remunerazione del debito contratto. L’ammontare, che viene determinato in funzione del tempo, del tasso di interesse e del debito, viene considerato interesse a prescindere dal fatto che il pagamento sia considerato interesse nei rapporti fra creditore e debitore.
2.4. Problematiche connesse alla classificazione
2.4.1. Il problema più significativo in realtà, nell’ottica del debitore, è se lo strumento utilizzato per il finanziamento sia considerato finanziamento a debito o in conto capitale. Il punto di partenza è la classificazione dello stesso nella disciplina civilistica. Anche il trattamento previsto dal diritto commerciale e dalla normativa contabile deve tuttavia essere tenuto in considerazione. Si può affermare inoltre che il finanziamento a debito è caratterizzato dal rapporto debitore-creditore e dall’assenza di diritti di partecipazione.
2.4.2. Nella prassi, in Finlandia i finanziamenti “ibridi” sono considerati a debito. Come sopra accennato, gli interessi su un finanziamento capital e fruttifero sono deducibili sulla base di una espressa previsione del Business Income Tax Act. Inoltre, i finanziamenti convertibili vengono considerati finanziamento a debito sino alla conversione. Nella sentenza SCA 1995 T 3932 gli interessi pagati su un finanziamento convertibile, con un termine di maturazione di 50 anni, passibile di estensione o conversione in un finanziamento perpetuo a discrezione del debitore, sono stati considerati deducibili.
2.4.3. Vi è scarsa giurisprudenza sulle moderne tipologie di strumenti finanziari quali ad esempio il ”mezzanine financing“. In una pronuncia d’avanguardia recentemente pubblicata, n. 57/2009 del Central Board of Taxation, un ”perpetual loan“ è stato classificato come finanziamento a debito e la remunerazione di conseguenza è stata qualificata come interesse deducibile. Il debitore aveva il diritto di restituire il finanziamento a determinate condizioni. I creditori non avevano diritto ad alcuna partecipazione in forza del finanziamento concesso e non potevano convertire il finanziamento in una partecipazione della società debitrice. Il finanziamento era un tipo di finanziamento ibrido che è stato qualificato come finanziamento a debito ai fini degli IFRS. Contro tale pronuncia è stato proposto appello innanzi alla Supreme Administrative Court.
2.5. Interessi a valore normale
2.5.1. Nel caso di finanziamento da parte dei soci il tema del rispetto delle condizioni di mercato è di particolare importanza.
2.5.2. Il Paragrafo 31 dell’Act of Taxing Procedures disciplina gli adeguamenti relativi ai prezzi di trasferimento infragruppo. In forza di tali previsioni, ogni provento che si sarebbe dovuto maturare, ma che, in ragione delle condizioni applicate nei rapporti con i soci e diverse da quelle di mercato, non è stato maturato, può essere incluso fra i proventi del contribuente finlandese residente ovvero di una stabile organizzazione e conseguentemente tassato. Dal 2007 la portata di tale disposizione interessa sia le transazioni all’interno del territorio nazionale sia quelle fra Stati diversi, mentre prima tale disciplina si applicava alle sole operazioni transnazionali.
2.5.3. Vi è scarsa giurisprudenza sul tema di come il principio del valore normale e gli adeguamenti dei prezzi di trasferimento siano applicati alle ipotesi di contratti di finanziamento. Nel caso CSA 1990 T483 relativo al vecchio Paragrafo 31 dell’Act of Taxing Procedures la controllata finlandese è stata obbligata ad includere fra i propri redditi tassabili l’ammontare degli interessi per ritardato pagamento che non le erano stati addebitati da parte della controllante svedese.
2.5.4. Nella prassi vi sono due modi con cui l’amministrazione finanziaria finlandese determina il valore normale degli interessi. Il metodo del “prezzo corrispondente non controllato” (CUP) è quello principale. Il CUP comporta una comparazione del tasso di interesse utilizzato infra-gruppo con i tassi di interesse praticati sul mercato. Una sintetica (presunta) affidabilità creditizia di un gruppo di società può essere utilizzata per stabilire il tasso di interessi di mercato con cui effettuare la comparazione. Un altro metodo utilizzato è quello del maggior costo, ma la s u a portata applicativa è piuttosto limitata. Questo tipo di metodo può essere utilizzato, ad esempio, nel caso di gruppi di società finanziarie. Detto metodo comporta la determinazione di un tasso di interesse di mercato e di un margine di profitto.
2.6. Ulteriori limitazioni
2.6.1. Non vi sono regole formali per la thin capitalization in Finlandia. Negli anni, numerose commissioni di studio hanno valutato l’opportunità di introdurle,ma a tutt’oggi le proposte avanzate non hanno condotto ad alcuna concreta azione legislativa. Recentemente è stata commissionata dal Ministero delle Finanze un’ indagine sulla necessità di introdurre limitazioni alla deducibilità di interessi . Dallo studio è emersa la necessità di introdurre alcune limitazioni in determinate situazioni, particolarmente nel caso di operazioni di riorganizzazione cross border infragruppo. Tuttavia, a causa della attuale crisi economica e finanziaria, ogni azione è stata rinviata a dopo il 2012, con l’insediamento di un nuovo governo.
3. Neutralità ed altre problematiche di politica fiscale
3.1. Situazioni di transnazionalità
3.1.1. Per svolgere una indagine circa la neutralità di finanziamento a debito e finanziamento con capitale , è necessario distinguere fra situazioni di carattere nazionale e quelle transnazionali.
3.1.2. In queste ultime, sarà preferito il finanziamento a debito . Grazie a questo, l’imposizione fiscale a livello di gruppo per le società finlandesi può essere ridotta in misura significativa, o quantomeno mitigata, ed i ricavi potranno essere rimpatriati senza ritenuta fiscale in Finlandia nei confronti del proprietari delle società finlandesi.
3.1.3. Lo studio commissionato dal Ministero delle Finanze si è occupato in prim’ordine delle molteplici situazioni in cui le società possono usufruire delle regole piuttosto favorevoli in tema di deducibilità di interessi, particolarmente sfruttate nei casi di operazioni transnazionali. È opinione largamente condivisa che il prossimo governo prenderà provvedimenti nei confronti almeno di talune delle situazioni di cui si è interessato lo studio svolto, introducendo specifiche regole restrittive. La disciplina sarà probabilmente modellata sull’esempio svedese, per cui solo i finanziamenti infragruppo che siano finalizzati ad operazioni di ristrutturazione saranno interessati dalla nuova disciplina se non vi siano adeguate ragioni economiche e gli interessi sul finanziamento siano destinati ad una controllata estera, scontando un’aliquota minore.
3.1.4. Spesso ci si è interrogati sulla necessità di esenzioni unilaterali dalla ritenuta fiscale nel caso di interessi di provenienza estera. In particolare l’esenzione viene applicata a prescindere dal luogo di residenza del soggetto creditore, ed è applicabile anche se gli interessi sono indirizzati verso un cosiddetto paradiso fiscale. Tuttavia, fino ad oggi non sono state proposte restrizioni al la portata applicativa della esenzione.
3.2. Situazioni nazionali
3.2.1. Nelle situazioni di carattere nazionale, occorre distinguere le società a seconda che abbiano ampia o ristretta base partecipativa (o familiari) .
3.2.2. In quest’ultimo caso, la distinzione fra finanziamento a debito e finanziamento con capitale è spesso irrilevante nei riguardi del possessore delle partecipazioni. Mentre gli interessi sul finanziamento a debito sono deducibili per la società, essi sono interamente tassabili in capo al socio. I dividendi non sono deducibili per la società, ma sono pienamente tassabili per il socio soggetto a determinate condizioni e limiti di cui si dirà nel prosieguo.
3.2.3. Nonostante il regime fiscale del finanziamento a debito e del finanziamento con capitale renda la scelta fra loro irrilevante nell’attuale regime fiscale, vi sono altri elementi di politica fiscale che possono condurre a cambiare l’attuale regime fiscale. E’ impressione piuttosto diffusa che i soci di società a ristretta base partecipativa possano trasformare i redditi provenienti dall’investimento fatto e soggetti ad un’aliquota progressiva del 55% in dividendi non tassabili o soggetti ad aliquota ridotta.
3.2.4. Nel 2008, il Ministero delle Finanze ha costituito una commissione per lo studio della futura struttura della fiscalità in Finlandia. La tassazione delle società ed il trattamento fiscale dei dividendi rappresentano nel programma i temi di maggiore urgenza. Si presume che la commissione presenti la propria proposta sul nuovo modello di tassazione dei dividendi entro il prossimo anno. La proposta costituirà la base per il dibattito politico in vista delle elezioni del 2011.
3.2.5. Un acceso dibattito è in corso con riguardo alla idoneità dell’attuale regime fiscale a rispettare la capacità contributiva e l’eguaglianza sostanziale fra contribuenti. Questo perché l’imposizione fiscale delle persone fisiche differisce drasticamente a seconda che si tratti di reddito da lavoro (stipendio) ovvero di reddito da capital e (dividendi). Mentre un contribuente può percepire dividendi esentasse sino a € 90.000 l’anno, l’imposizione sul medesimo ammontare di salario raggiungerà circa il 45%. Certo l’ammontare di dividendi percepiti ha già scontato un’imposizione del 26% in capo alla società distributrice, ma anche tenendo conto di tale circostanza la differenza fra i due regimi impositivi rimane rilevante.
3.2.6. La ratio della esenzione fiscale sino alla concorrenza di € 90.000 per i dividendi è quella di incentivare l’iniziativa imprenditoriale e di favorire la solidità dei bilanci, essendo l’esenzione connessa all’ammontare di patrimonio netto della società distributrice. Ad ogni modo, ci si aspetta che la commissione di studio si interroghi circa l’opportunità che tali obiettivi siano perseguiti esclusivamente tramite misure di carattere fiscale.
3.2.7. Nel caso di società a larga base partecipativa la situazione è differente. I dividendi distribuiti da una società quotata sono quasi sempre tassabili in capo agli azionisti senza possibilità di deduzioni in capo alla società. Gli interessi maturati sono ugualmente tassabili in capo ai creditori, ma alla società finanziata è accordata una corrispondente possibilità di deduzione. Per tale motivo, il finanziamento in conto capitale è soggetto in molti casi ad una doppia tassazione, sebbene non totalmente grazie alla esenzione del 30% in capo agli azionisti.
3.2.8. Nel caso di società a larga base partecipativa i principi d i capacità contributiva e di eguaglianza non sono compromessi . Questo in quanto i dividendi sono soggetti ad una imposta del 19,6% (il 70% è tassabile con aliquota del 28%), e considerando l’imposta sulle società pagata dalla società distributrice il carico fiscale è del 40,5%. Il carico fiscale complessivo sui dividendi perciò corrisponde, e spesso può anche superarlo, al carico fiscale sui redditi da lavoro.
3.2.9. La ragione strutturale alla base della differenza nell’imposizione fiscale dei redditi da lavoro e dei dividendi è il sistema di doppio reddito applicato in Finlandia. Mentre questi ultimi sono soggetti all’aliquota forfetaria del 28% prevista per i redditi di capital e, gli stipendi sono soggetti ad aliquota progressiva del 55%. Tuttavia, è poco probabile che la commissione di studio proponga l’abolizione di tale sistema di doppio reddito. Piuttosto vi è una crescente pressione affinché venga ristretta la differenza fra le due aliquote applicabili. A causa dell’attuale situazione economica in Finlandia, si presume che l’aliquota forfetaria del 28% prevista per i redditi da capitale verrà presto innalzata ad un minimo del 30%.
3.3. Prospettive future
3.3.1. È piuttosto diffusa la convinzione che la commissione di studio di cui si è innanzi accennato proporrà modifiche sostanzia li all’attuale modello impositivo dei dividendi, in favore di un regime più neutrale e semplice.
3.3.2. La commissione ha svolto delle comparazioni a livello internazionale al fine di individuare un modello adottabile anche in Finlandia. Il “modello norvegese”, in cui in linea di massima i dividendi sono esenti da tassazione sino all’ammontare del cosiddetto rendimento sicuro, si ritiene abbia molteplici elementi di interesse come la neutralità fra finanziamento a debito e finanziamento in conto capitale. Tuttavia vi è un a ferma opposizione a tale modello, a causa delle complessità di carattere procedurale connesse allo stesso. Anche il “modello belga”, nel quale, in sintesi, una deduzione fittizia sul capitale sociale è concesso in capo alla società medesima, è considerato interessante in termini di neutralità. Il costo stimato per l’applicazione del modello belga è tuttavia troppo elevato.
3.3.3. Sulla base della comparazione con il panorama internazionale, pare che il modello classico, in cui in linea di massima la società ed il soggetto detentore della partecipazione sono tassati sul medesimo profitto, sia il modello prevalente. Se verrà proposto dalla commissione ed accettato dal prossimo governo, questo significherà la fine della distinzione fra dividendi distribuiti da società quotate e non quotate. Il modello classico dovrà fronteggiare la ferma opposizione delle piccole e medie imprese a ristretta base partecipativa, i soci delle quali potrebbero perdere il diritto all’esenzione da tassazione sui dividendi sino all’ammontare di € 90.000.
3.3.4. Dal punto di vista della neutralità dei finanziamenti, l’opzione per il modello classico significherebbe una marcata preferenza verso il finanziamento a debito per le società familiari. In ogni caso, nel dibattito politico le opinioni circa la capacità contributiva e l’uguaglianza prevarranno sulla neutralità dei finanziamenti. È altresì probabile che qualche modifica sarà apportata in favore dei soci di società a ristretta base partecipativa per consentire di percepire profitti dalle relative società sotto forma di indennità o altri benefit, come l’alloggio, che spesso consentono un risparmio di imposta.
4. Problematiche di carattere comunitario
4.1. Finanziamento in conto capitale
4.1.1. Nel corso degli ultimi anni, la Finlandia ha modificato la propria disciplina in tema di tassazione di dividendi e ritenute applicabili sicché risultano ora compatibili sostanzialmente con l’ordinamento comunitario. I problemi rimasti irrisolti riguardano le situazioni in cui il percipiente non residente sia un soggetto con particolare regime fiscale nello stato di residenza come un fondo di investimento, un ente di beneficenza o simili.
4.1.2. Nei confronti di soggetti con un particolare status fiscale, l’amministrazione finanziaria finlandese ha predisposto nel 2008 una circolare di istruzioni circa le modifiche al regime di imposizione dei dividendi pagati ad un soggetto residente in Paesi membri dell’Unione Europea o facenti parte dello Spazio Economico Europeo. In base a tale circolare , gli enti di beneficenza di un Paese membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (con eccezione del Liechtenstein in ragione della mancanza di un accordo sullo scambio di informazioni) godono di una esenzione dalla tassazione dei dividendi alle medesime condizioni previste per gli enti di beneficenza simili finlandesi.
4.1.3. Con riferimento ai fondi di investimento, il caso C-303/07 Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy [10] deciso dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee è ancora pendente dinanzi alla Supreme Administrative Court. Nella sentenza, la Corte ha stabilito che la ritenuta fiscale applicata dalla Finlandia sui dividendi distribuiti da una società finlandese alla controllante SICAV (società di investimento a capital e variabile) in Lussemburgo è incompatibile con gli articoli 43 e 48 del Trattato CE [11], nel caso in cui alle stesse condizioni i dividendi pagati ad una controllante finlandese sarebbero stati esenti da tassazione. Di fatto la sentenza comporta il divieto per la Finlandia d’ora in poi di applicare una ritenuta sui dividendi ai fondi di investimento situati in Paesi membri dell’Unione Europea o facenti parte dello Spazio Economico Europeo n ella misura in cui i fondi di investimento finlandesi sono totalmente esenti da tassazione. Vi sono anche numerosi ricorsi in attesa di decisione presentati da fondi di investimento non residenti circa le ritenute pagate. Un volta intervenuta la decisione, la disciplina delle ritenute fiscali sui dividendi deve essere modificata in via legislativa o interpretativa [12].
4.2. Finanziamento a debito
4.2.1. Non sussistono problematiche di carattere comunitario con riferimento alla tassazione dei redditi di capital e prevista in Finlandia. Questo in ragione del fatto che per i non residenti il reddito di capital e è considerato reddito non tassabile in Finlandia, e per i residenti i redditi di capital e sono sempre tassabili indipendentemente dal fatto che la fonte da cui provengono sia in Finlandia o all’estero.
4.2.2. Con riferimento alla deducibilità degli interessi, la normativa fiscale finlandese impone ai contribuenti di applicare il principio del valore normale sia per le situazione di carattere nazionale che per i casi di transnazionalità. Perciò non può sorgere alcun conflitto con l’ordinamento europeo , essendo inoltre la normativa fiscale applicata nella pratica allo stesso modo nelle situazioni nazionali ed transnazionali. Per quanto di conoscenza dell’autore, questo è stato il casus . Dal 2007, quando fu ampliata l’applicazione del principio del valore normale e degli adeguamenti dei prezzi di trasferimento anche alle situazioni di carattere nazionale, l’amministrazione finanziaria ha, ad esempio, imposto alle controllanti finlandesi di contabilizzare a valore normale gli interessi sui finanziamenti infragruppo alle controllate residenti.
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- Dr.Sc. (Econ.), Deputy Director of Taxes, Central Chamber of Commerce, Finlandia. Traduzione a cura di Maddalena Tamburini, Università di Ferrara.↵
- Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi.↵
- Per maggiori approfondimenti, MARJAANA HELMINEN, “Tax Treatment of Cross-Border Dividend and Finland’s Tax Reform of 2005″ , in Bulletin of International Taxation, p.487 et seq..↵
- Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi.↵
- Supreme Administrative Court (SCA) 1986 T 5701.↵
- Per ulteriori approfondimenti, si veda TOMI VIITALA, New tendencies in tax treatment of cross-border interest of corporation/Branch report Finland, in Cahiers de droit fiscal International, Volume 93b, p. 280-284.↵
- Sul punto, TOMI VIITALA , op.cit., p. 284-285.↵
- Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, 3 giugno 2003,concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.↵
- Sul punto, TOMI VIITALA , op.cit., p. 285.↵
- Corte di Giust., sentenza 18 giugno 2009, causa C-303/07, Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy, Racc. 2009.↵
- Trattato CE.↵
- Si veda anche MARJAANA HELMINEN, The future of Source State Dividend Withholding Taxes in Finland and the European Union, in European Taxation, Giugno 2008, p. 354 et seq..↵