1 Introduzione
L’impresa familiare in Francia, chiamata anche piccola impresa si distingue dalle grandi aziende per il suo status giuridico e per il suo regime fiscale. Infatti, accanto a queste ultime dotate di personalità giuridica, come la società per azioni (SA) o la società a responsabilità limitata (SARL), esiste una moltitudine di piccole imprese con o senza personalità giuridica che esercitano la galassia delle attività industriali, artigianali, agricole, attività commerciali o indipendenti che costituiscono il tessuto economico della Francia. Evidentemente lo status di SA o SARL il più delle volte non si addice loro e, per non limitarsi prosaicamente alla gestione diretta di un’attività priva di personalità giuridica, è stato necessario dare prova di fantasia per innovare e adottare statuti che formano la costellazione di modalità organizzative. Non è che questa gestione diretta, senza l’intermediazione di una persona giuridica, non possa essere adottata da un piccolo imprenditore, e infatti lo è spesso, qualunque sia il settore di attività. Per citarne solo alcune, ad esempio, molti medici, architetti, panettieri, idraulici e agricoltori adottano questo metodo di gestione. Tuttavia presenta dei pericoli, l’ultimo dei quali non è che un tale imprenditore rischia, almeno fino a un periodo recente, di essere responsabile di tutto il suo patrimonio per eventuali deficit che potrebbero apparire; se un evento del genere dovesse verificarsi, l’imprenditore potrebbe ritrovarsi non solo rovinato, ma anche pieno di debiti per il resto della sua vita.
La legge ha previsto anche altre forme, più rispettose degli interessi patrimoniali dell’imprenditore e della sua famiglia. Osservando più da vicino, ci si rende conto che le forme giuridiche abbondano e che quindi non è inutile tracciare alcuni sentieri rischiando, altrimenti, di perdersi nella giungla delle possibilità. Ciò è tanto più necessario in quanto il regime fiscale applicabile a queste diverse organizzazioni varia a seconda della forma giuridica scelta. Per orientarsi in questo, dobbiamo quindi distinguere tra le diverse forme giuridiche che un’impresa familiare può adottare. La presente rassegna fornisce una tabella, se non esaustiva, che permette comunque di comprendere le diverse scelte a disposizione di un piccolo imprenditore (2).
Ma tale inventario, pur essendo necessario, non è sufficiente perché il regime fiscale applicabile alla società varia a seconda che sia stata adottata una determinata forma giuridica. Ad esempio, per concentrarsi solo sul profitto, questo sarà tassato con l’imposta sul reddito o con l’imposta sulle società? Ciò senza tener conto che, per ciascuna di queste imposte, la base, la liquidazione e il recupero possono seguire regole diverse (3).
2 Un’ampia varietà di forme giuridiche…
Sebbene esistano numerose forme giuridiche per svolgere un’attività economica, non tutte sono adatte alle imprese familiari. Per questo motivo lascio da parte la SA (società per azioni) e la SARL (società a responsabilità limitata) i cui statuti comportano l’adozione di norme giuridiche, contabili e fiscali decisamente troppo onerose per consentire il funzionamento di un’impresa familiare. Ma anche in questa ipotesi, sono numerose le società commerciali, anche civili, che il piccolo imprenditore può scegliere; senza dimenticare che può decidere anche di svolgere l’attività in nome proprio, senza dover ricorrere ad una persona giuridica.
Pertanto, se la SA e la SARL in quanto tali non sono considerate adeguate, il legislatore ha previsto degli sviluppi che non sono altro che forme semplificate di queste e restano società commerciali (2.2); si tratta della SAS (società per azioni semplificata), o la sua variante la SASU (società per azioni unipersonale semplificata), e dell’EURL (società unipersonale a responsabilità limitata). In un’altra logica si può aggiungere il regime dell’EI (Impresa individuale) ovvero il regime delle microimprese che non hanno personalità giuridica ma che consentono la rettifica del patrimonio personale dell’operatore. Ma se SAS, SASU ed EURL sono commerciali per natura e quindi svolgono necessariamente attività commerciale, lo stesso non vale per le società prive di personalità giuridica (2.1). Non è la loro natura ma l’attività che ne determina o meno il carattere commerciale: l’imprenditore svolge un’attività commerciale (impresa di costruzioni, società di vendita di beni per esempio) e l’impresa è commerciale; l’imprenditore svolge un’attività autonoma (medico, avvocato, ecc.) e l’impresa non è commerciale. Questa distinzione ha un impatto importante in materia fiscale.
Quindi è possibile non essere un commerciante mentre si gestisce un’azienda familiare. Tuttavia, lo sfruttamento diretto dell’attività non è un passaggio obbligato, l’imprenditore può passare attraverso una persona giuridica, ma poi civile e non commerciale (2.3), come la società civile dei mezzi (SCM) o la società civile professionale (SCP) ).
2.1 La piccola impresa senza personalità giuridica
2.1.1 L’EI (impresa individuale)
L’impresa individuale, detta anche ditta individuale, non ha personalità giuridica. In altre parole, non è giuridicamente distinguibile dall’imprenditore. Svolge direttamente l’attività con mezzi propri. Di conseguenza, anche se l’imprenditore svolge più attività, può esistere una sola ditta individuale: un’unica persona fisica, quindi un’unica ditta individuale. Un’altra conseguenza dell’assenza di una persona giuridica è che l’imprenditore è responsabile illimitatamente per i danni che potrebbe causare a causa della sua attività. Almeno così è stato organizzato per lungo tempo il regime aziendale. Ciò la rendeva la forma di sfruttamento di un’attività più pericolosa per questa unicità del patrimonio; ma essendo anche una forma molto semplice, è ancora oggi molto utilizzata dagli imprenditori familiari: non occorre redigere statuti e rispettarli; l’imprenditore agisce come meglio crede senza dover rendere conto a nessuno se non a se stesso. “Non devo occuparmi di tutte queste pratiche burocratiche che non capisco e che sono inutili”, sentiamo spesso dire dai piccoli imprenditori. Il legislatore ha ascoltato queste denunce e ha quindi mantenuto questa forma di esercizio individuale dell’impresa, pur adeguando le norme sulla responsabilità illimitata per tener conto della sua colpa principale nei confronti dell’imprenditore… ma aggiungendo alcuni vincoli.
Questa modifica è formalizzata dall’articolo L.526-6 del Codice di Commercio1 che prevede che “l’imprenditore individuale assegna alla sua attività professionale beni distinti dal suo patrimonio personale”. Si tratta di tutti i beni necessari all’esercizio della propria attività professionale che ora possono essere distinti dai beni destinati alla propria vita personale e che possono essere pignorati solo in caso di debito aziendale. Affinché ciò avvenga, devono essere espletate due formalità: il nome della società deve indicare che ha questo statuto di responsabilità limitata e l’iscrizione in un registro ufficiale (articolo L.526-7 Codice del commercio). Il legislatore ha inoltre previsto un regime ancora più semplificato per le piccolissime imprese, soprattutto all’inizio della loro esistenza; questo è il regime di cui può avvalersi il microimprenditore.
2.1.2 La microimpresa
La microimpresa è una sottocategoria dell’impresa individuale istituita dal legislatore per soddisfare le esigenze delle persone che passano dall’attività svolta come un violino d’Ingres ad un’attività veramente professionale. Deve quindi consentirgli di generare un reddito minimo fin dai primi mesi e quindi di sostenere solo costi amministrativi e finanziari bassi. L’ambito di indebitamento da parte dell’imprenditore è ampio, ma comunque regolamentato: attività commerciali o non commerciali (ad eccezione delle libere professioni regolamentate, degli artisti e degli autori e di quelle soggette ad IVA sugli immobili, nonché delle attività agricole) fermo restando che il fatturato annuo non supera i 77.000 euro IVA esclusa; ma anche attività di compravendita di beni, vendita al consumo sul posto e fornitura di alloggi (esclusa però la locazione ammobiliata diversa dall’alloggio turistico ammobiliato o dal bed and breakfast) e con fatturato annuo limitato a 188.700 euro IVA esclusa.
Per questi motivi, se lo status di microimprenditore è stato pensato appositamente per l’avvio di un’attività professionale, non è necessariamente il più adatto ad essa; soprattutto a causa del basso turnover è praticamente impossibile assumere un dipendente. Questo è un problema nel caso di un’impresa familiare nella quale si desideri assumere un membro della propria famiglia.
Il regime è però protezionistico: occorre fare una semplice dichirazione ai servizi dello Stato; patrimonio professionale e patrimonio personale sono automaticamente distinti; La contabilità viene tenuta sotto forma semplice di un libro entrate-spese.
2.2 L’impresa familiare con personalità giuridica commerciale
2.2.1 La SAS (società per azioni semplificata) e la SASU (società per azioni semplificata con un unico socio)
I regimi SAS e SASU sono regolati dagli articoli da L. 227-1 a 227-20 del Codice di Commercio. La società per azioni semplificata è essenzialmente una società per azioni, ma i suoi statuti sono stati adattati per semplificarli e renderli così più accessibili ad un imprenditore familiare purché siano coinvolti più membri della famiglia (SAS), o anche il solo imprenditore (SASU).
Per creare una SAS sono sufficienti due soci (persona fisica o giuridica) e non esiste un numero massimo di azionisti. È richiesto un contributo in conto capitale, ma può essere piccolo (1 euro) e effettuato in contanti, in natura o anche nell’industria (ad esempio know-how). Come in ogni società commerciale, la responsabilità dei soci è limitata al loro contributo.
Se i soci in quanto tali vedono limitata la propria responsabilità, non se ne deve dedurre che le vittime dei danni cagionati dall’attività della SAS possano essere risarcite solo del danno subito. Infatti il presidente, amministratore della società, è responsabile civilmente e penalmente del suo operato in caso di cattiva condotta della direzione. Egli deve essere designato ad amministrare e gestire ed è trattato come un dipendente. Può essere accompagnato da un direttore generale ma la designazione di quest’ultimo non è obbligatoria; sono gli statuti che decidono. Allo stesso modo, stabiliscono la ripartizione dei poteri decisionali tra il presidente e i soci, a condizione che alcune decisioni debbano essere prese collettivamente dai soci: cambiamento dell’oggetto sociale o aumento di capitale nella misura in cui incidono direttamente sulla ragione sociale.
Anche la redazione degli statuti è improntata ad una grande flessibilità, poiché la legge lascia una notevole libertà ai fondatori. Tutto ciò spiega perché questa forma societaria è in pratica ampiamente utilizzata quando si tratta di avvalersi di una persona giuridica per svolgere un’attività. Tuttavia, può rivelarsi complicato per un’impresa individuale in senso stretto.
Per questo il legislatore ha previsto una forma ancora più semplificata, la SASU. È una SAS e utilizza le regole ad essa applicabili, ma comprende un solo socio, che può essere una persona giuridica o una persona fisica. Ancor più della stessa SAS, è ovviamente questa configurazione ad attirare l’attenzione degli imprenditori familiari. Riscuote infatti molto successo e rappresenta circa i 2/3 delle nuove imprese create ogni anno.
2.2.2 L’EURL (società unipersonale a responsabilità limitata)
Una legge dell’11 luglio 19852 ha istituito l’EURL. Un rapido confronto tra questo e la SASU porta a mettere in discussione la rilevanza dell’esistenza di queste due forme di gestione di un’attività commerciale, poiché le somiglianze tra loro sono così forti. Come nel caso della SASU, una singola persona (fisica o giuridica) può creare un EURL versando un capitale minimo (€ 1) in contanti, natura. È stato osservato che la responsabilità del contribuente è limitata all’importo del suo contributo presso SASU; lo stesso vale se si tratta di un EURL. Si può proseguire rilevando che il dirigente, che ha la qualità di lavoratore dipendente, è responsabile civilmente e penalmente. Generalmente è il proprietario della struttura, ma può essere incaricato da quest’ultimo di amministrarla e gestirla. Può farsi accompagnare anche da collaboratori se gli statuti lo stabiliscono.
Nonostante queste somiglianze, esistono differenze tra SASU e EURL. Ciò è dovuto innanzitutto al fatto che la prima è una derivazione della società a responsabilità limitata, mentre la seconda trae origine dalla semplificazione delle norme applicabili alla società a responsabilità limitata. Ne consegue anzitutto che gli statuti rispondono a requisiti diversi a seconda che si ricorra all’una o all’altra forma di organizzazione della società. Se la flessibilità lasciata dalla legge è grande quando un imprenditore intende creare una SASU, egli è più vincolato se la sua scelta ricade su una EURL; questo a volte viene sentito come un disagio che ostacola la libertà dell’imprenditore, ma a volte ne trae comunque beneficio perché rende più facile la scrittura. Può poi redigere lui stesso gli statuti sulla base di modelli prestabiliti anziché rivolgersi a un professionista, evitando così i costi che ne derivano. Infine, se ne ricorrono le condizioni, l’EURL, pur avendo personalità giuridica, e a differenza della SASU, può optare per il regime della microimpresa (vedi sopra). Tutte queste differenze comportano conseguenze fiscali, come verrà presentato in seguito.
2.2.3 L’impresa familiare con personalità giuridica civile
La forma commerciale della persona giuridica non è adatta a tutte le attività economiche; infatti alcune di esse sono svolte da professionisti indipendenti che esercitano un’attività liberale (professioni mediche o legali per esempio). È allora possibile optare per una società civile, come la società civile dei mezzi (SCM)3 o la società civile professionale (SCP).4 Le cito per dovere di cronaca perché, anche se sono forme adatte ad un’impresa familiare, non riguardano direttamente l’argomento qui trattato, perché non sono esse stesse soggette a tasse e beneficiano della “trasparenza fiscale”, il che significa che sono i soci della società ad essere soggetti direttamente alle imposte come in una ditta individuale.
Ma è soprattutto nel settore agricolo che le possibilità di operare attraverso la società civile sono le più diverse e più utilizzate. Ciò è dovuto certamente alla specificità della professione, ma soprattutto all’importanza politica e culturale, più che economica, che essa riveste in Francia; si tratta di prendersi cura di un settore che, nonostante la sua diversità, rappresenta una lobby importante. Il legislatore ha così consentito la creazione di gruppi specifici della professione; lì troviamo il GAEC5 (Gruppo agricolo di sfruttamento congiunto), l’EARL6 (Sfruttamento agricolo a responsabilità limitata), il GFA7 (Gruppo fondiario agricolo) e la SCEA8 (Società civile di sfruttamento agricolo).
La grande diversità di forme consente una notevole flessibilità operativa per consentire a ciascun agricoltore di adottare la formula più adatta a lui. Li cito però solo per dovere di cronaca perché sono in realtà forme derivate dalle società civili ordinarie, adattate alle specificità del mondo agricolo. Come questi, beneficiano della “trasparenza fiscale”; Sono quindi i soci ad essere soggetti ad imposta e non i gruppi.
3 …con conseguente grande diversità di regimi fiscali
Gli oneri a cui è soggetto l’imprenditore sono notevoli, sia che si tratti della sua retribuzione o di quella di eventuali dipendenti, del pagamento dei suoi fornitori, della fatturazione dei suoi clienti, dei suoi oneri sociali o anche delle sue tasse. Di tutti questi oneri, solo gli ultimi ci interessano; non si tratta quindi di puntare su tutti i contributi obbligatori, compresi quelli previdenziali, ma solo sulle tasse.
Queste sono numerose; In particolare troviamo l’imposta sugli utili (3.1) e l’IVA (3.2), ma vanno prese in considerazione anche le altre imposte (3.3). La scelta della struttura in cui svolgere l’attività incide notevolmente su tali imposte ed è quindi necessario esaminarle una dopo l’altra, tenendo conto della tipologia di struttura che ne sostiene l’onere.
3.1 Imposte sugli utili
Indipendentemente dalla forma giuridica adottata, l’attività della piccola impresa familiare mira a realizzare un profitto e non sorprende quindi che l’utile realizzato sia soggetto a imposta. Ma da un lato il beneficio può essere di diversa natura a seconda della categoria, detta anche cedule, in cui rientra l’attività (3.1.1) e dall’altro, una volta determinata la base, il regime di tassazione può variare (3.1.2).
3.1.1 Categorie degli utili
L’utile è l’evento imponibile, ma il regime che consente la determinazione della sua base varia a seconda della categoria a cui si applica. In questo ambito la distinzione fondamentale è quella che colloca il profitto nella categoria di quelli industriali e commerciali (BIC) o in quella dei profitti non commerciali (BNC), ma esiste anche una categoria specifica dei profitti agricoli (BA).
Come indica il loro nome, i BIC sono realizzati da commercianti, i BNC da persone che esercitano una professione rientrante nell’ambito indipendente e i BA da operatori agricoli, in ogni caso qualunque sia lo status, persona giuridica o imprenditore individuale, scelto per svolgere la loro attività . Ciò non significa, tuttavia, che tale status non sia importante, poiché a seconda della scelta effettuata, il profitto industriale e commerciale può essere soggetto all’imposta sulle società (IS) o all’imposta sul reddito (IR). Quanto a loro, la BA e la BNC sono in linea di principio soggette all’imposta sul reddito, ma a determinate condizioni, l’imprenditore può rinunciare all’uno o all’altro di questi regimi e scegliere di essere soggetto all’imposta sulle società.
3.1.2 Imposta sul reddito o imposta sulle società
La tassazione degli utili, di qualsiasi natura, con l’imposta sui redditi o sulle società dipende da diversi fattori: la natura della categoria (BIC, BNC, BA), quella dell’azienda ed eventualmente la scelta operata dall’imprenditore familiare. Ciò significa che il regime risultante è complesso e tortuoso. Proverò a chiarirlo un po’.
Il primo elemento da tenere in considerazione è la pianificazione. In linea di principio BNC e BA sono soggette all’imposta sul reddito, ma sono possibili diverse eccezioni a beneficio dell’imposta sulle società. Il BIC a volte rientra nell’IR, a volte nell’IS in applicazione di criteri, alcuni dei quali sono ordinati dai testi e altri sono la scelta fatta dalla piccola impresa. Prima di proseguire ulteriormente in questa esplorazione, è senza dubbio necessario ricordare che l’imposta sul reddito è un’imposta progressiva la cui aliquota varia in base all’ammontare del reddito, mentre l’imposta sulle società è un’imposta proporzionale la cui aliquota è quindi fissa. In effetti, questa diversità di liquidazione di ciascuna di queste due imposte è di grande importanza quando il contribuente può scegliere tra di loro.
Va sottolineato, però, che la microimpresa non è in senso stretto soggetta alla tassazione degli utili, siano essi IR o IS. Il regime della microimpresa dipende infatti dal fatturato realizzato e non dal profitto generato; si basa su un “pagamento forfettario” che richiede diverse condizioni per beneficiarne (oltre a quelle già esaminate per qualificarsi come microimprenditore, il “reddito fiscale di riferimento”, comprendendo anche le risorse del contribuente provenienti da altre attività senza superare un importo specifico9). Questo pagamento finale è calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi per un anno specifico. Il fatturato così determinato è soggetto ad un’imposta compresa tra l’1% e il 2,2% a seconda dell’attività che ha consentito di generarlo.10
L’impresa individuale, nel senso in cui è stata determinata in precedenza, è soggetta all’imposta sul reddito, sia essa BIC, BNC o BA,11 o anche una combinazione di due o più di questi regimi. È infatti possibile che un imprenditore svolga individualmente più attività, alcune delle quali di natura commerciale ed altre no. Occorre poi distinguere i redditi che rientrano nell’una o nell’altra categoria, le regole per determinarli variano a seconda delle categorie nelle quali sono stati percepiti. Nella pratica il compito può essere complicato, il che può portare l’imprenditore ad abbandonare lo status di ditta individuale a favore di una persona giuridica. Altre considerazioni potrebbero portarlo a fare la stessa scelta; in particolare se il profitto diventa elevato, questa modifica dello status può essere saggia per orientarsi verso una struttura giuridica soggetta all’imposta sulle società.12 Essa infatti è poi soggetta ad un’imposta proporzionale e sfugge alla progressività dell’imposta sul reddito. Se l’imprenditore vuole scegliere l’imposta sulle società, deve quindi modificare il suo status a favore dell’esercizio dell’attività da parte di una persona giuridica commerciale.
L’impresa familiare con personalità giuridica commerciale può essere costituita sotto forma di SASU o EURL. Se, come abbiamo visto, le due modalità sono giuridicamente vicine, le norme fiscali sono diverse almeno in linea di principio, infatti la SASU rientra automaticamente nel regime (proporzionale) dell’imposta sulle società, mentre l’EURL dipende da quello (progressivo) dell’imposta sul reddito per BIC o BNC. Ma per entrambi è possibile sfuggire a questo regime e scegliere quello dell’imposta sul reddito per la SASU e quello dell’imposta sulle società per l’EURL. Tuttavia, è necessario soddisfare alcune condizioni. In questo modo la SASU, che non vuole essere assoggettata all’imposta sulle società, può optare per la tassazione delle società di persone e quindi utilizzare la tecnica della “trasparenza fiscale” che porta a far sì che sia invece l’unico socio a essere tassato ai fini dell’imposta sul reddito. dell’azienda.13 Considerazioni non fiscali possono portare a questa scelta ma, per restare allo scopo di questo studio, si presuppone che l’aliquota pagata per questa imposta sia inferiore a quella esistente nel caso dell’imposta sulle società (25%), vale a dire che il profitto è relativamente basso. Il caso è tanto più raro in quanto la SASU ha un’altra opzione: mantenere il regime di imposta sulle società, ma con un’aliquota del 15%; per poter effettuare questa scelta la SASU non deve realizzare un utile superiore a 42.500 euro per anno finanziario.
Al contrario, l’EURL può, eccezionalmente, essere soggetto all’imposta sulle società. Questa è la situazione che si verifica se l’azionista unico è egli stesso una persona giuridica commerciale. Inoltre, quando l’unico socio è una persona fisica, è possibile optare per l’imposta sulle società. La scelta, qui limitata alle sole questioni fiscali, viene effettuata in condizioni simmetriche a quelle utilizzate dalla SASU: tutto dipende dall’entità del profitto generato; è più interessante cadere nel regime di imposta progressiva sul reddito, che è l’opzione scelta se il profitto è basso; o è meglio decidere in merito all’imposta sulle società nello scenario opposto?
Va inoltre aggiunto che anche l’EURL ha la possibilità di ricorrere al regime della microimpresa purché soddisfi le condizioni di questa preferenza.
L’impresa familiare con personalità giuridica civile non è soggetta all’imposta sugli utili. Infatti, come già accennato, rientra nel regime di “trasparenza fiscale”. La conseguenza è che gli utili che realizza vengono distribuiti ai soci che la compongono secondo i termini e le condizioni da loro fissati al momento della costituzione della società civile e che sono loro ad essere tassati secondo il regime in cui appartengono.
3.2 Imposta sul valore aggiunto (IVA)
In linea di principio sono soggette ad IVA le piccole imprese familiari, siano esse persone fisiche o giuridiche e in questo caso indipendentemente dallo status adottato. Esse esercitano, infatti, un’attività economica ai sensi dell’articolo 256 A del CGI (codice generale delle imposte) il quale prevede che “le persone che esercitano in modo indipendente una delle attività economiche di cui al quinto comma, indipendentemente dalla loro condizione giuridica, dalla loro situazione rispetto alle altre imposte e dalla forma o dalla natura del loro intervento”.14 Tuttavia, l’articolo 261 del CGI prevede esenzioni fiscali per alcune attività economiche; uno di essi ci interessa particolarmente perché riguarda le attività mediche e paramediche che spesso sono svolte attraverso un’impresa familiare (articolo 261-4.1°); pertanto, sebbene le professioni liberali in generale siano soggette ad IVA, ciò non è vero per le professioni mediche e paramediche.
Esiste un’altra eccezione a vantaggio del microimprenditore, qualunque sia l’attività svolta. A rigor di termini non si tratta di un’esenzione, ma di una franchigia basata sull’IVA a condizione che il fatturato realizzato sia inferiore a un determinato importo.15 Ne consegue che, sebbene la microimpresa possa non essere soggetta ad IVA, si tratta solo di una franchigia e resta il principio di responsabilità.
3.3 Altre imposte
Pagate l’imposta sugli utili e l’imposta sul valore aggiunto, l’imprenditore familiare non ha finito con le norme fiscali. Molte altre tasse restano comunque dovute allo Stato, agli enti locali o ad altri enti pubblici a seconda dello status dell’impresa. La più notevole, poiché riguarda tutte le imprese e per il suo impatto sulle finanze aziendali, è l’imposta sugli immobili commerciali (CFE),16 che viene riscossa a beneficio dei comuni o dei loro enti pubblici e che si basa sul valore locativo (teorico) degli immobili soggetti all’imposta sugli immobili e utilizzati dalla società per le esigenze della propria attività professionale.
Tuttavia questo contributo, come gli altri, non presenta alcun regime speciale rispetto a quelli versati dalle altre società; inoltre questi altri contributi non hanno lo stesso effetto finanziario sull’impresa. Basta quindi elencare le principali, quali le imposte di trasferimento all’atto della cessione d’azienda, il contributo sul valore aggiunto dell’impresa, l’imposta sugli autoveicoli aziendali, l’imposta sull’apprendistato, la partecipazione alla formazione professionale continua, la partecipazione all’opera di costruzione . Vediamo che l’imprenditore di famiglia è portato a mantenere rapporti continuativi… e “ricchi” con l’amministrazione finanziaria.
4 Conclusione
La varietà dei regimi fiscali è vasta, soprattutto quando l’imposta colpisce i profitti e non è facile orientarsi, soprattutto quando si è un imprenditore familiare. Lì troviamo la traccia della volontà del legislatore di non farla sfuggire all’imposta pur tenendo conto della sua specificità.
Dall’articolo 7 della Legge n. 2019-486 del 22 maggio 2019, relativa alla crescita e alla trasformazione delle imprese, JORF n. 0119, 23 maggio 2019. La presente legge modifica la legge n. 2010-658 del 10 giugno 2010 sull’imprenditore individuale a responsabilità limitata (JORF n° 0137 del 16 giugno 2010) e la legge n° 1994-126 dell’11 febbraio 1994, relativa all’iniziativa e all’impresa individuale, (JORF n° 37 del 13 febbraio 1994).
Inoltre, la legge n. 2022-172 del 14 febbraio 2022, a favore dell’attività professionale autonoma (JORF n. 0038 del 15 febbraio 2022) ha ripristinato la denominazione “impresa individuale”. a quella che la legge del 1994 chiamava “impresa individuale a responsabilità limitata”.↩︎
Legge n. 85-697 dell’11 luglio 1985, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio e allo sviluppo agricolo a responsabilità limitata. JORF 12 luglio 1985, pag. 7862.↩︎
Il CSM è formato da membri che mantengono una completa indipendenza dalla pratica. Il suo unico scopo è quello di mettere in comune le risorse (locali, personale, attrezzature) per ridurre i costi. Non ha quindi scopo di lucro e per questo motivo beneficia della “trasparenza fiscale” (Codice civile, articoli 1845 e seguenti).↩︎
La SCP è creata da soci che esercitano la stessa professione liberale regolamentata. I soci non solo mettono in comune le loro risorse, ma svolgono anche l’attività in comune (Codice civile, articoli 1845 e seguenti).↩︎
Il GAEC è stato creato dalla legge n. 62-917 dell’8 agosto 1962, relativa ai gruppi agricoli di sfruttamento in comune (Groupements agricoles d’exploitation en commun - GAEC).), JORF 9 agosto 1962; il suo statuto è disciplinato dagli articoli da L.323-1 a L.323-16 e da R.323-8 a R. 323-54 del Codice agrario e della pesca marittima.↩︎
L’EARL è stata creata con la legge n. 85-697 dell’11 luglio 1985, relativa alla società a responsabilità limitata unipersonale (EURL) e alla società agricola a responsabilità limitata (EARL) JORF 12 luglio 1985; il suo statuto è disciplinato dagli articoli da L.324-1 a 324-10 e da D.324-2 a D.324-4 del Codice dell’agricoltura e della pesca marittima.↩︎
Il Groupement foncier agricole è stato creato dalla legge n. 70-1299 del 31 dicembre 1970 relativa ai gruppi di aziende agricole (Groupements fonciers agricoles).JORF 1 gennaio 1971; il suo statuto è disciplinato dagli articoli da L.322-1 a L.322-23 del Codice agricolo e della pesca marittima↩︎
La società civile di sfruttamento agricolo è stata creata con la legge n. 66-679 del 29 novembre 1966 relativa alle società professionali JORF del 30 novembre 1966; il suo statuto è disciplinato dall’articolo L.311-1 del Codice agricolo e della pesca marittima .↩︎
Il reddito fiscale di riferimento del penultimo anno non deve superare i 26.070 euro per quota familiare. Questa soglia è aumentata del 50% per ogni mezza quota. Per una coppia (due quote) la soglia è di 52.140 euro, per una coppia con un figlio la soglia è di 52.140 euro. Per una coppia con un figlio, la soglia è di 65.175 euro (due quote + una mezza quota).↩︎
1% per le imprese che vendono o forniscono alloggio come turismo classificato come bed and breakfast; 1,7% . per le imprese che forniscono servizi commerciali o artigianali e locazioni immobiliari; 2,2% per le imprese non commerciali titolari di utili non commerciali, compresi i redditi delle libere professioni non regolamentate.↩︎
È possibile scegliere tra il regime effettivo (regime effettivo normale per i BIC o risultato controllato per i BNC) o il regime semplificato (micro-BIC per i commercianti/artigiani - fatturato inferiore a 70.000 euro-, micro-BNC per i professionisti autonomi 72.500- o il regime forfettario degli utili agricoli (76.300). Questi regimi offrono un gran numero di semplificazioni, tra cui l’esonero da contabilità. Poiché le regole sono sempre semplici quando si tratta di tasse, non dobbiamo confondere le microimprese, il cui regime abbiamo descritto, con i micro profitti↩︎
A partire dalla legge del 14 febbraio 2022, le imprese individuali possono optare per l’imposta sulle società senza modificare il proprio status giuridico. In tal caso, potranno beneficiare dell’aliquota ridotta sui primi 42.500 euro di utili.
Oltre ai vantaggi già menzionati, questa opzione consente di dedurre la retribuzione dell’imprenditore dagli utili e di tassarla come reddito.
A seconda degli importi rispettivi degli utili e della remunerazione, l’operazione può essere interessante dal punto di vista fiscale.↩︎
Per qualificarsi, l’impresa deve esistere da meno di 5 anni, impiegare meno di 50 persone e avere un fatturato o un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro. Infine, deve essere una persona fisica che ricopre la carica di Presidente.↩︎
Il quinto comma, così formulato, adotta un concetto di attività economica il più ampio possibile: “Le attività economiche di cui al primo comma sono definite come tutte le attività di produttori, commercianti o fornitori di servizi, comprese le attività minerarie ed estrattive, le attività agricole e quelle delle libere professioni o attività simili”.↩︎
Articolo 293 B del Codice generale delle imposte: L’importo dipende dall’attività svolta; va da 19.600 euro per gli autori e gli interpreti artistici a 91.900 euro per le cessioni di beni o le vendite per il consumo nei locali. Una tolleranza consente di aumentare questi importi a 23.700 e 101.000 euro.↩︎
Insieme al contributo al valore aggiunto delle imprese (CVAE, da non confondere con l’IVA), il CFE forma il contributo economico territoriale (CTE), ma la morte del CVAE è prevista per il 2027. Le tasse scompaiono!↩︎