Studi Tributari Europei. Vol.14 (2024), II.51 – II.60
ISSN 2036-3583

L’IVA nell’era digitale

Patrice PilletCommissione europea
Le opinioni espresse in questo articolo sono a titolo personale e non impegnano la Commissione europea.
Capo unità per l’IVA presso la DG TAXUD

Pubblicato: 2025-04-10

La TVA à l’ère numérique

Abstract

The VAT gap (i.e. the difference between expected VAT revenues and the amounts of VAT actually collected) remains a challenge for public budgets in all Member States. Despite the recent reforms adopted on the VAT treatment of e-commerce, the European Union can still do much to reduce these revenue losses, while simplifying procedures for operators and exploiting all the opportunities offered by technological progress. The VAT for the Digital Age (VIDA) package addresses all these challenges. First, it establishes the possibility of a single registration for VAT purposes in the EU for all services that until now required a separate identification in each State where they were provided. Second, it makes possible the exchange of information in real time and at transaction level, thanks to the mandatory application of electronic invoicing for intra-Community transactions and the modernisation of reporting techniques. Third, the so-called ‘platform economy’ is regulated for VAT purposes with the application of the concept of ‘deemed supplier’ in the short-stay accommodation and passenger transport sector.

Il divario IVA (ovvero la differenza tra le entrate IVA previste e gli importi effettivi dell’IVA effettivamente riscossa) continua a rappresentare una sfida per i bilanci pubblici di tutti gli Stati membri. Nonostante le recenti riforme adottate sul trattamento IVA del commercio elettronico, l’Unione L’Unione Europea può ancora fare molto per ridurre queste perdite di entrate, semplificando al contempo procedure per gli operatori e sfruttando tutte le opportunità offerte dal progresso tecnologico.

Il pacchetto IVA nell’era digitale (VIDA) affronta tutte queste sfide. In primo luogo, stabilisce la possibilità di una registrazione unica ai fini IVA nell’UE per tutti i servizi che in precedenza richiedevano un’identificazione separata in ogni stato in cui venivano forniti. In secondo luogo, consente di scambiare informazioni in tempo reale e a livello di ciascuno transazione, grazie all’applicazione obbligatoria della fatturazione elettronica per le transazioni 30 intracomunitari e la modernizzazione delle tecniche di rendicontazione. Terzo, l’economia la cosiddetta “piattaforma” è regolamentata ai fini IVA con l’applicazione del concetto di “fornitore affidabile” nel settore dell’alloggio e dei trasporti a breve termine di passeggeri.

Keywords: European Union; VAT; Digitalisation; Anti-fraud; Simplification.

1 Contesto generale

Una tassazione equa ed efficiente potrebbe rivestire un ruolo di grande importanza nei prossimi anni per aiutare l’Unione europea a riprendersi dalle conseguenze della crisi determinata dal Covid-19. Intensificare la lotta contro la frode e l’evasione fiscale è una delle chiavi per consentire agli Stati membri di generare le entrate necessarie a far fronte alle gravi difficoltà causate dall’attuale crisi. Allo stesso tempo, è essenziale ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle nostre imprese per consentire una ripresa economica più rapida.

Il cosiddetto “VAT gap” (ovvero la differenza tra le entrate IVA previste e gli importi IVA effettivamente riscossi) ammonta nel 2021 a 61 miliardi di euro.1 Nonostante il calo significativo e continuo osservato dal 2017 (anno nel quale il VAT gap ammontava a 126 miliardi di euro per l’UE a 27), si tratta di un importo ancora molto elevato.

L’IVA è inoltre considerata dalle imprese europee come uno dei settori in cui gli oneri amministrativi sono i più pesanti, in particolare per quanto riguarda il commercio transfrontaliero.

La comunicazione della Commissione del 15 luglio 20202 risponde a questa doppia sfida. In questo contesto, l’Iva svolge un ruolo chiave poiché costituisce sia un gettito fiscale di grande importanza per gli Stati membri sia, allo stesso tempo, un’imposta di cui le imprese sono gli “esattori non retribuiti”.

2 Le riforme in corso in materia di IVA

Sono già state introdotte importanti riforme per modernizzare e semplificare il sistema IVA, riforme che stanno iniziando a dare i loro frutti sia dal punto di vista antifrode che da quello della semplificazione degli oneri amministrativi, in particolare per quanto riguarda il commercio transfrontaliero.

In primo luogo, per quanto riguarda il commercio elettronico, il pacchetto IVA sul commercio elettronico,3 entrato in vigore nel luglio 2021, ha eliminato l’esenzione dall’IVA per le importazioni di beni di valore inferiore a 22 euro, rendendo quindi dovuta l’IVA su tutti i beni importati nell’Unione. È evidente come tali misure riducano le possibilità di frode e consentano una concorrenza più leale tra le imprese europee e quelle dei paesi terzi. Allo stesso tempo, questa riforma ha permesso di rimuovere uno dei principali ostacoli al commercio transfrontaliero delle piccole realtà commerciali. Le imprese che vendono beni ai consumatori in rete possono ora adempiere agli obblighi IVA per tutta l’Unione Europea accedendo ad un portale online facile da usare e nella propria lingua, lo “sportello unico europeo”, invece di doversi registrare in ciascuno degli Stati in cui i loro clienti sono stabiliti. Per quanto riguarda le dichiarazioni di importazioni di basso valore, è stato creato uno sportello unico specifico, lo IOSS o “import One Stop Shop”. Va ricordato che, in assenza di tali misure, l’onere amministrativo corrispondente è stato stimato tra i 5.000 e gli 8.000 euro per azienda e per Stato membro di registrazione, un importo molto pesante per le piccole imprese, al punto da costringerle a rinunciare ad operare in altri Stati membri. Questo stesso sportello unico consente ai venditori al di fuori dell’Unione di riscuotere l’IVA sui beni inviati in Europa in modo semplice ed efficiente, evitando così complesse formalità doganali. Questa riforma è di grande importanza ed è in linea con le riforme precedenti volte a garantire gradualmente che l’IVA sia sempre dovuta nel luogo di consumo finale. La sua attuazione ha rappresentato una sfida significativa per le amministrazioni fiscali e doganali, le quali hanno dovuto introdurre sistemi informatici interconnessi al fine di consentire queste semplificazioni per le imprese.

A tre anni dalla sua entrata in vigore, è giunto il momento di fare il punto su questa riforma.

Sin dal principio, i sistemi informatici necessari per il funzionamento di questo pacchetto legislativo sono stati realizzati con successo dagli Stati membri e le imprese hanno accolto favorevolmente queste misure. Quasi 150.000 aziende sono attualmente iscritte ai vari regimi (indirettamente sono di certo molte di più a causa del presunto meccanismo di fornitura alle piattaforme per l’importazione di piccole spedizioni e per le cessioni ad opera di fornitori non stabiliti nell’UE). Grazie al’applicazione di questi regimi, nel 2023 sono stati riscossi più di 22 miliardi di euro di IVA (rispetto ai 15 miliardi di euro nel 2021), realizzando un indiscutibile successo riconosciuto da tutti.

Inoltre, il 1° gennaio 2024 è entrata in vigore una nuova direttiva riguardante l’introduzione di alcuni requisiti applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.4 Secondo le nuove regole, i prestatori di servizi di pagamento (PSP) che offrono tali servizi nell’UE devono ora tenere dei registri relativi ai beneficiari dei pagamenti transfrontalieri. Dal 1° aprile 2024 gli stessi soggetti devono anche trasmettere alle amministrazioni degli Stati membri informazioni su quelli tra di loro che ricevono più di 25 pagamenti transfrontalieri al trimestre. Queste informazioni sono archiviate nel database del Sistema centrale di informazione sui pagamenti elettronici (CESOP), dove vengono aggregate e confrontate con altre banche dati europee. Tutte le informazioni del CESOP sono messe a disposizione degli esperti antifrode degli Stati membri tramite Eurofisc, la rete europea di esperti antifrode dei 27 Stati membri e della Norvegia. Queste nuove misure offrono alle autorità fiscali degli Stati membri strumenti innovativi per individuare eventuali frodi IVA nel commercio elettronico perpetrate da fornitori stabiliti in un altro Stato membro o in un paese terzo. In conformità con le norme sulla protezione dei dati, solo una parte di queste informazioni, quelle relative ai beneficiari di più di 25 pagamenti transfrontalieri a trimestre, sono considerate rilevanti per la lotta contro la frode e vengono effettivamente trasmesse alle autorità fiscali, così come le informazioni sugli importi dei pagamenti ricevuti. Le informazioni sui consumatori e sullo scopo del pagamento non vengono mai trasmesse.

Altre importanti riforme sono recentemente entrate in vigore o saranno presto attuate.

Per quanto riguarda le piccole e medie imprese, nel 2025 è entrata in vigore una nuova direttiva5 che consentirà agli Stati membri di applicare un’esenzione IVA più elevata (85.000 euro invece degli attuali 5.000 euro6) e allo stesso tempo consentirà alle imprese interessate di beneficiare di tale esenzione quando operano in altri Stati membri, a condizione che non superino un fatturato complessivo nell’Unione di 100.000 euro e che rispettino i limiti del fatturato nazionale. Si tratta di una semplificazione significativa poiché l’attuale esenzione non era applicabile alle attività transfrontaliere.

Inoltre, sono stati notevolmente rafforzati gli strumenti di cooperazione amministrativa nel settore dell’IVA: Eurofisc7 può ora, di propria iniziativa, cooperare e scambiare informazioni con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ed Europol;8 le autorità fiscali possono scambiare informazioni con le autorità doganali sulle importazioni soggette a IVA e frode doganale9 e organizzare controlli simultanei o indagini amministrative congiunte, nell’ambito dei quali i funzionari delle autorità fiscali straniere possono partecipare attivamente alle indagini amministrative.

Oltre a cio’, va ricordato che nel 2018 la Commissione ha presentato un’importante revisione del regime IVA per gli scambi intracomunitari.10 L’adozione di questa proposta per un “regime IVA definitivo”, che eliminerebbe l’esenzione sulle cessioni di beni tra soggetti passivi intra-UE, contribuirebbe a ridurre le frodi IVA, in particolare la frode carosello, e a facilitare il rispetto delle norme. Il suo principio è semplice: applicare alle transazioni intracomunitarie lo stesso regime fiscale previsto per le transazioni nazionali, con applicazione dell’aliquota IVA del paese di destinazione. Verrebbe istituito uno sportello unico per facilitare le dichiarazioni e i pagamenti e verrebbe creato un sistema di operatori approvati per consentire ad alcune imprese affidabili di continuare ad acquistare in esenzione IVA. Questa proposta è ancora sul tavolo del Consiglio, dove incontra ancora qualche opposizione. Questa resistenza si spiega principalmente con la riluttanza di alcuni Stati ad accettare, nel sistema B2B e a causa della detrazione dell’IVA a monte, il principio secondo cui l’imposta viene riscossa da altri Stati membri, e ciò su importi estremamente elevati. Questo riflette in particolare una mancanza di fiducia tra gli Stati, che a sua volta può essere spiegata dai VAT gap molto diversi all’interno dell’UE.

Le discussioni si concentrano ora sulle misure che possono essere adottate a breve e medio termine per facilitare la lotta contro le frodi, in particolare attraverso l’uso delle nuove tecnologie (scambio di informazioni a livello transazionale e in tempo reale).

Nel dicembre 2019 la Commissione ha organizzato una conferenza sul tema dell’IVA nell’era digitale, che è stata l’occasione per evidenziare la necessità di un’ulteriore riflessione in questo ambito. Questa riflessione si è concentrata su come la tecnologia possa essere utilizzata dalle autorità fiscali nella lotta contro la frode fiscale, sui vantaggi offerti dalla tecnologia a vantaggio delle imprese e sulla misura in cui le attuali norme sull’IVA possono essere considerate adatte al commercio nell’era digitale.

3 La dimensione europea

3.1 La proposta della Commissione sull’IVA nell’era digitale

L’era digitale in cui ci troviamo ci impone di ripensare completamente il sistema IVA. Che si tratti della tecnologia per agevolare gli adempimenti, della automazione che puo’ assistere l’amministrazione nella lotta contro le frodi o dell’adattamento delle stesse norme IVA a un’economia trasformata dalla tecnologia digitale, è evidente come siano necessarie riforme profonde, annunciate dal piano d’azione del 2022. La proposta della Commissione dell’8 dicembre 202211 sull’IVA nell’era digitale (VIDA) riflette questo impegno.

La proposta riguarda tre aspetti principali:

a) L’istituzione di una registrazione unica nell’UE

Anche dopo l’attuazione del pacchetto IVA nel commercio elettronico, i soggetti passivi registrati nel loro Stato membro di stabilimento saranno comunque tenuti a identificarsi ai fini IVA negli Stati membri in cui non sono stabiliti ma effettuano determinate operazioni imponibili. Ciò è particolarmente vero per le cessioni con montaggio o installazione, le cessioni di energia elettrica (che al giorno d’oggi stanno diventando di fondamentale importanza con la diffusione dei veicoli elettrici, le aziende del settore hanno terminali in molti Stati membri dove non sono necessariamente presenti fisicamente) o alcune cessioni locali o trasferimenti di scorte. La Commissione propone pertanto di modificare la direttiva IVA al fine di procedere verso un sistema unico di registrazione IVA nel territorio europeo, che consentirebbe ai contribuenti di fornire servizi e/o vendere beni ovunque nell’Unione. È importante notare come questo non si traduca in una registrazione europea ma si tratti piuttosto di una registrazione unica nel paese di stabilimento.

Come ottenere questo risultato? Attraverso, da un lato, un ampliamento del perimetro dello sportello unico IVA, operativo dal 2015 per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA sui servizi di telecomunicazioni, radiotelevisivi ed elettronici, ampliato nel luglio 2021 dal pacchetto IVA e-commerce per le vendite a distanza di beni e servizi. Questa ultima iniziativa mira ad includere tutte le restanti transazioni business-to-consumer (B2C) non ancora coperte dall’applicazione del sistema dello sportello unico. I contribuenti dovrebbero quindi essere in grado di segnalare tutte le transazioni B2C avvenute nell’Unione utilizzando un’unica dichiarazione IVA da presentare nel loro Stato membro di stabilimento. Si prevede, inoltre, di utilizzare il meccanismo dello sportello unico per dichiarare i trasferimenti intracomunitari, al fine di evitare la registrazione IVA di aziende, spesso di piccole dimensioni, che effettuano trasferimenti di scorte (ad esempio quando la loro logistica è gestita da una piattaforma). L’altro strumento che può essere utilizzato per evitare registrazioni nei paesi in cui le imprese non sono stabilite è il meccanismo dell’onere invertito (il c.d. “reverse chargei”), per le operazioni B2B, strumento che ci si propone di applicare in maniera generalizzata.

Nella presente proposta è stato anche ampliato il meccanismo del fornitore presunto (il “deemed supplier”), già esistente ed applicabile alle importazioni di piccole spedizioni provenienti da paesi terzi. Questo strumento mirava ad evitare la registrazione di più PMI non europee presso lo sportello unico per le importazioni, lo IOSS, sulla base del principio che un numero limitato di piattaforme registrate ai fini IVA sarebbe stata preferibile rispetto all’identificazione di un numero elevato di venditori, al fine di facilitare il maggior rispetto degli obblighi fiscali. Viene proposto quindi di estendere lo strumento del fornitore presunto alle operazioni intraeuropee, in modo tale che la piattaforma sia in linea di principio sempre responsabile di ogni operazione che avviene per suo tramite.

La proposta include anche delle modifiche al regime fiscale per le vendite dei beni di seconda mano e di opere d’arte e di antiquariato, al fine di combattere le distorsioni della concorrenza. Tale misura è stata prevista a seguito di una richiesta di alcuni Stati membri, avanzata nell’ambito dei recenti negoziati sulle aliquote.

Si propone inoltre di rendere obbligatorio l’uso dello sportello unico per le importazioni (IOSS), al fine di consentire una sana concorrenza tra gli operatori, nonché di garantire un miglior uso di questo strumento collegando più precisamente il numero IVA utilizzato alle singole transazioni.

La Commissione propone anche di eliminare la soglia dei 150 euro, oltre la quale attualmente non è possibile utilizzare lo IOSS. Quest’ultima proposta, però, non rientra formalmente nel pacchetto VIDA ma è stata inserita nell’ambito della recente riforma del codice doganale.12

L’entrata in vigore di questa parte della proposta è avvenuta il 1° gennaio 2025. Alcuni miglioramenti una tantum all’attuale sportello unico erano invece previsti già dal 1° gennaio 2024.

L’impatto atteso di questa componente della proposta corrisponde a una significativa riduzione dei costi amministrativi per le imprese, nell’ordine di 1 miliardo di euro all’anno. In definitiva, questa riforma dovrebbe consentire di rafforzare sia il mercato interno che il commercio transfrontaliero.

b) Verso uno scambio di informazioni in tempo reale e a livello di ciascuna transazione

Diversi Stati membri utilizzano già le nuove tecnologie per ottenere informazioni sulle operazioni nazionali in modo più rapido e dettagliato (a livello di ciascuna transazione), con l’obiettivo di rafforzare l’analisi dei rischi e combattere meglio le frodi. Le misure adottate, tuttavia, variano da uno Stato membro all’altro. Esse avvengono a volte in tempo reale, a volte dopo pochi giorni, a volte tramite un sistema di segnalazione automatizzato, a volte tramite fatturazione elettronica obbligatoria. Questa frammentazione del mercato interno aumenta considerevolmente gli oneri per le imprese che svolgono attività transfrontaliere, il cui ammontare è stato stimato a circa 1,6 miliardi di euro all’anno.

Si noti a questo proposito il notevole ritardo dell’Unione Europea in questo ambito, se lo confrontiamo con i sistemi di fatturazione elettronica e/o di dichiarazione in tempo reale implementati in altre parti del mondo (America Latina, Cina, Russia, ecc.), che talvolta consentono già controlli automatizzati in tempo reale, dichiarazioni precompilate o rimborsi anche parzialmente automatizzati.

Nell’Unione Europea, la rendicontazione è ancora generalmente una rendicontazione periodica, sia che si tratti di dichiarazioni nazionali o di elenchi ricapitolativi (trimestrali e poi mensili) messe in atto nel 1993, quando furono rimossi i confini fiscali e venne instaurato il mercato interno. Nella pratica, questi obblighi si rivelano ampiamente insufficienti per contrastare le frodi, in particolare quelle intracomunitarie. I dati provenienti dagli elenchi ricapitolativi sono resi disponibili troppo tardi, la qualità dei dati è spesso insufficiente ed è difficile effettuare controlli incrociati automatici con altre banche dati.

La Commissione propone pertanto di modernizzare gli obblighi di rendicontazione IVA al fine di garantire uno scambio di informazioni più dettagliato e rapido, quasi in tempo reale, sulle operazioni intracomunitarie soggette ad IVA e, al tempo stesso, di snellire i meccanismi applicabili alle operazioni nazionali. In questo contesto si affronta anche la necessità di sviluppare ulteriormente la fatturazione elettronica, prevedendone l’applicazione obbligatoria per le operazioni intracomunitarie e la possibilità per gli Stati membri di renderla obbligatoria anche all’interno dei confini nazionali purché rispettino il nuovo quadro normativo e tecnico previsto per il reporting intracomunitario.

Questo quadro giuridico e tecnico si basa sui seguenti principi:

  • fattura elettronica in formato standardizzato europeo da emettere entro 2 giorni,13

  • reporting entro 2 giorni dall’emissione di tale fattura, da trasmettere all’amministrazione che poi lo trasmette al sito centrale europeo,

  • eliminazione degli estratti conto mensili attualmente obbligatori,

  • assenza di pre-convalida centralizzata obbligatoria delle fatture da emettere da parte delle amministrazioni fiscali,

  • agevolazioni e opzioni specifiche per le operazioni nazionali (in particolare la possibilità di accettare standard diversi da quello europeo).

L’entrata in vigore del nuovo sistema è prevista per il 1° gennaio 2028, con l’immediata possibilità per gli Stati membri di imporre la fatturazione elettronica sulle transazioni nazionali a partire dall’entrata in vigore della nuova direttiva.

La sfida principale di tale proposta è stata quella di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze delle amministrazioni nella lotta contro le frodi e il livello di armonizzazione e semplicità auspicato dalle imprese. La grande difficoltà è stata anche quella di raggiungere un certo livello di armonizzazione, senza generare costi significativi per quelle amministrazioni nazionali che hanno già investito in sistemi efficienti.

In termini di impatto, questa componente dovrebbe consentire un aumento di 11 miliardi di euro all’anno delle entrate fiscali, attraverso una riduzione delle frodi già osservata negli Stati membri che hanno attuato questo tipo di misure (ad esempio Ungheria o Italia). Una tale riforma permetterà inoltre una riduzione dei costi amministrativi di circa 4 miliardi di euro l’anno, grazie all’eliminazione degli elenchi ricapitolativi ma anche grazie all’armonizzazione dei sistemi di rendicontazione nazionali.

c) Una riforma che adatti l’IVA all’economia delle piattaforme digitali

Il rapido sviluppo dell’economia delle piattaforme, che non costituisce l’emergere di un nuovo settore ma piuttosto una trasformazione radicale delle modalità commerciali, solleva molte domande in termini di IVA.

Chi offre beni o servizi sulle piattaforme è soggetto o no ad IVA? Come garantire che l’identificazione dei soggetti passivi sia semplice ed efficace? Che tipo di servizi vengono forniti e in quale Stato membro dovrebbero essere tassati? Inoltre, è opportuno interrogarsi sul ruolo che le piattaforme possano svolgere ai fini della riscossione dell’imposta (conservazione dei dati, scambio di informazioni con l’amministrazione, responsabilità solidale e anche riscossione dell’imposta). È ovviamente necessario anche trarre insegnamento dai limiti degli obblighi esistenti (l’articolo 242 bis della direttiva IVA non prevede uno schema comune né un coordinamento delle possibili richieste di diverse amministrazioni) e ricercare la coerenza con le norme sull’imposizione diretta, attualmente in fase di revisione nell’ambito della proposta DAC7.14

In questo contesto, la Commissione propone pertanto di far sì che le piattaforme operanti nel settore dell’alloggio a breve termine e del trasporto passeggeri diventino i fornitori presunti e riscuotano quindi l’imposta al posto dei fornitori di servizi individuali, con l’obiettivo di combattere le frodi e le distorsioni della concorrenza. Solo le grandi piattaforme che offrono milioni di alloggi possono oggi offrire questi servizi in gran parte con IVA esclusa, aggregando milioni di operatori coperti da esenzioni legate al loro basso fatturato o da esenzioni specifiche per paese nazionale, e competere così con i singoli operatori (gli alberghi per esempio) che devono invece sempre applicare l’IVA. Il vantaggio di questo meccanismo, che si è dimostrato efficace per le importazioni di beni di basso valore, è anche quello di trasferire il compito di riscuotere l’IVA a un numero limitato di piattaforme e quindi aumentare il rispetto della legislazione fiscale. Altre giurisdizioni in tutto il mondo, ad esempio il Canada, hanno adottato misure simili.

La Commissione ha inoltre proposto un regime chiaro e armonizzato per la tassazione dei servizi di alloggio di durata inferiore a 45 giorni, in modo che il loro trattamento sia assimilato a quello dei servizi alberghieri – i quali sono già soggetti ad IVA.

In quest’ambito vengono proposte inoltre norme armonizzate sulla localizzazione ai fini IVA dei servizi di intermediazione forniti dalle piattaforme digitali, basate sul principio che la localizzazione del servizio di intermediazione segua quella della transazione sottostante.

L’entrata in vigore di questa componente è avvenuta dal 1° gennaio 2025 e, in termini di impatto, dovrebbe assicurare intorno ai 6 miliardi di euro di entrate aggiuntive per gli Stati membri e una riduzione degli oneri amministrativi di circa 500 milioni di euro all’anno.

3.2 Lo stato dei negoziati

A meno di due anni dalla presentazione di questa proposta, ambiziosa e complessa, i negoziati sotto le presidenze successive di Repubblica Ceca, Svezia, Spagna e poi Belgio, Ungheria e ora Polonia, hanno progredito molto bene in seno al Consiglio e un testo è già oggetto di un accordo a livello tecnico. Questo testo è stato discusso al Consiglio ECOFIN del maggio 2024 e ha ricevuto l’approvazione dei ministri, ad eccezione del ministro estone che ha espresso riserve sull’aspetto relativo al trattamento dei servizi forniti per tramite delle piattaforme digitali. Il Consiglio ECOFIN di giugno purtroppo non ha permesso che queste riserve venissero sciolte e le discussioni sono ancora in corso sotto la presidenza polacca.

Cosa prevede il testo di compromesso discusso a maggio e in cosa si differenzia dalla proposta iniziale? Innanzitutto, in termini di tempistiche, l’ultimo testo di compromesso prevede un’entrata in vigore graduale del pacchetto VIDA e dà più tempo agli Stati membri e agli operatori per adeguarvisi:

  • entrata in vigore immediata di alcune disposizioni, quali la possibilità per gli Stati membri di imporre la fatturazione elettronica per le operazioni nazionali,

  • entrata in vigore nel gennaio 2026 di alcune disposizioni relative al pacchetto sul commercio elettronico che non richiedano grandi adeguamenti informatici, ad esempio l’estensione dell’applicazione del regime dello sportello unico alle forniture di energia elettrica per evitare registrazioni multiple delle aziende che offrono questi servizi ai conducenti di veicoli elettrici,

  • entrata in vigore nel luglio 2027 della componente partita IVA unica nonché della componente piattaforme,

  • entrata in vigore a luglio 2030 della sezione relativa al reporting in tempo reale.

Vediamo più nel dettaglio il contenuto di questo testo, per ciascuna delle tre parti. Naturalmente sarà opportuno seguire con attenzione il proseguimento dei negoziati, questo articolo riflette la situazione all’inizio di settembre 2024.

a) Partita IVA unica

Su questo aspetto sono state apportate poche modifiche sostanziali. Resta scolpito nel testo il principio della registrazione unica ai fini IVA mediante l’estensione della possibilità di applicare il regime dello sportello unico a tutte le operazioni B2C e ai trasferimenti intracomunitari di beni, nonché la generalizzazione del reverse charge nelle operazioni B2B.

Le principali modifiche al testo attualmente sono le seguenti:

Il Consiglio ha eliminato le disposizioni sull’estensione del meccanismo del presunto fornitore alle operazioni intracomunitarie per mancanza di consenso su questo tema. Allo stesso tempo è stato chiesto alla Commissione di analizzare nuovamente la questione entro il 2027, al fine di valutare eventuali nuove proposte. Da un lato, alcuni Stati esitavano a trasferire la riscossione dell’IVA di piccole imprese, spesso nazionali, a piattaforme non stabilite, dall’altro alcuni Stati hanno sollevato la questione delle gravi frodi spesso perpetrate attraverso queste piattaforme e la necessità di coinvolgere maggiormente queste ultime nella riscossione dell’IVA.

Il Consiglio ha inoltre eliminato dal testo le disposizioni proposte sulla vendita di beni di seconda mano, di oggetti d’arte e di antiquariato, in particolare a causa del loro impatto incerto.

Il Consiglio ha infine deciso di ritirare le nuove disposizioni relative agli sportelli unici doganali (IOSS) obbligatori perché siano discusse nel quadro della riforma del codice doganale, contestualmente alla proposta volta ad eliminare la soglia dei 150 euro per l’applicazione degli IOSS.

b) Scambio di informazioni in tempo reale a livello di transazione

Durante i negoziati sono state apportate modifiche significative alla proposta iniziale. Le più importanti sono le seguenti:

  • innanzitutto, resta fondamentale il principio secondo cui i sistemi di fatturazione elettronica e di rendicontazione nazionale devono essere armonizzati e allineati al nuovo sistema intracomunitario.

  • il sistema in due fasi proposto dalla Commissione (fatturazione elettronica strutturata e poi reporting) viene sostituito da un sistema in una sola fase (fatturazione elettronica che genera automaticamente reporting),

  • nel testo è inclusa l’istituzione di un processo tecnico di convalida delle fatture elettroniche, in modo che la rendicontazione possa essere completamente automatizzata. Questo processo di convalida può essere effettuato anche attraverso terze parti di fiducia, tramite siti pubblici o dai soggetti passivi stessi a determinate condizioni da definire.

  • le fatture devono essere emesse entro 10 giorni e la rendicontazione verrà inviata automaticamente e immediatamente,

  • viene mantenuta la possibilità di emettere fatture riepilogative a determinate condizioni,

  • la segnalazione da parte del cliente diventa facoltativa per gli Stati membri e deve essere effettuata entro 5 giorni.

  • Gli Stati membri che hanno già investito in diversi sistemi tecnici, come i sistemi centralizzati di compensazione delle fatture tramite siti pubblici, potranno mantenerli fino al gennaio 2035. Allo stesso modo, alcuni sistemi come il reporting SAFT-T potranno continuare ad essere utilizzabili nella misura in cui hanno dato prova della loro efficacia in alcuni Stati membri.

c) Norme IVA relative al trattamento dei servizi forniti attraverso piattaforme digitali

Questa parte della proposta è ancora in fase di negoziato poiché uno Stato membro ha posto il veto durante i due Consigli ECOFIN in cui è stata discussa. Quella che segue è quindi una descrizione del testo nella sua forma attuale.

Rispetto alla proposta iniziale, le principali modifiche sono le seguenti:

I servizi abitativi di durata inferiore a 30 giorni vengono in linea di principio sottoposti a imposizione, ma viene lasciata agli Stati membri la possibilità di definire i criteri e le condizioni relativi alla stessa, dal momento che alcuni Stati membri temono una massiccia registrazione IVA di piccoli operatori o di privati ​​– difficile da controllare per il loro numero molto elevato - che desiderano in tal modo detrarre l’IVA sull’acquisto di beni immobili.

È stato inserito un « opt out » per le PMI che consente agli Stati membri di escludere le piccole e medie imprese esenti da IVA dal meccanismo del presunto fornitore. Questa nuova disposizione, che resta un’opzione per gli Stati membri, non mette in discussione la responsabilità generale delle piattaforme per quanto riguarda l’IVA ma consente di non riscuotere l’imposta qualora l’operatore sottostante sia esso stesso esente. Questa disposizione risponde ad una delle principali critiche mosse a questo meccanismo, ovvero l’assenza di neutralità legata al diverso trattamento di operazioni simili. Certamente, i piccoli operatori esenti avevano già la possibilità, secondo la proposta iniziale, di registrarsi ai fini IVA per evitare la tassazione senza detrazione dei fattori produttivi. Ma questa disposizione aggiuntiva offre agli Stati membri un ulteriore strumento per rendere il sistema perfettamente neutrale. A tale proposito occorre notare come la situazione concorrenziale e il livello delle soglie di esenzione per le piccole e medie imprese non siano gli stessi in tutti gli Stati, in particolare nel settore del trasporto locale di passeggeri (taxi e VTC).

4 Oltre VIDA, il futuro del sistema IVA

Sebbene la proposta VIDA non sia stata ancora adottata, è comunque opportuno riflettere sull’ impatto strutturale che essa possa esercitare sul sistema IVA.

Quale sistema IVA vogliamo per il 2050, in un’Europa in cui la rendicontazione in tempo reale sarà la norma e dove l’economia sarà stata profondamente trasformata dall’era digitale? La proposta sul regime definitivo sarà ancora attuale? È opportuno inventare un nuovo modello? Dobbiamo spingerci anche verso la riscossione dell’IVA in tempo reale? È necessario mettere in discussione il pagamento frazionato dell’IVA?

Tutte queste questioni sono già oggetto di dibattito e riflessione, in particolare nell’ambito del gruppo di esperti sull’IVA che ha presentato una relazione alla Commissione entro la fine del 2024.

Sarebbe opportuno che queste riflessioni venissero condotte nell’ottica della priorità attribuita dall’Unione europea al rafforzamento della competitività delle imprese europee e all’approfondimento del mercato interno, sulla scia dei rapporti di Enrico Letta e Mario Draghi.


  1. https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/vat/fight-against-vat-fraud/vat-gap_en↩︎

  2. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio “Piano d’azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa” COM(2020) 312 final del 15/07/2020.↩︎

  3. Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio, regolamento d’esecuzione (UE) 2017/2459 del Consiglio, direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, regolamento d’esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio, regolamento d’esecuzione (UE) 2020/194↩︎

  4. Direttiva 2020/284 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento↩︎

  5. Direttiva del Consiglio 2020/285/CE del 18/02/2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese.↩︎

  6. Su riserva di un certo numero di eccezioni previste dalla direttiva stessa o da deroghe individuali sulla base dell’articolo 395 della direttiva.↩︎

  7. Eurofisc è una rete che permette lo scambio, il trattamento e l’analisi rapida di informazioni mirate su frodi transfrontaliere tra Stati membri, nonché il coordinamento delle azioni di monitoraggio.↩︎

  8. Inoltre, Europol ha creato il nuovo Centro europeo contro la criminalità finanziaria ed economica. Ciò rafforzerà il sostegno operativo fornito agli Stati membri e agli organismi dell’Unione nel settore della criminalità finanziaria ed economica e incoraggerà l’uso sistematico delle indagini finanziarie; https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-launches-european-financial-and-economic-crime-centre↩︎

  9. Regolamento (UE) 2018/1541 del Consiglio del 2 ottobre 2018 che modifica i regolamenti (UE) n. 904/2010 e (UE) 2017/2454 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto (JO L 259 del 16.10.2018, p. 1).↩︎

  10. Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di misure tecniche dettagliate per il funzionamento del sistema dell’IVA definitivo per l’imposizione degli scambi tra Stati membri, COM (2018) 329 del 25 maggio 2018.↩︎

  11. Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l’era digitale, proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l’era digitale, proposta di Regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda gli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA.↩︎

  12. Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l’applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione.↩︎

  13. Nell’UE alcune aziende e tutte le pubbliche amministrazioni utilizzano lo standard europeo di fatturazione elettronica EN 16931.↩︎

  14. Direttiva 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.↩︎